Permessi 104 in caso di malattia ed altri permessi fruiti nello stesso mese. I giorni di malattia non incidono sui giorni di permesso ai sensi della Legge 104/92

I giorni di malattia non incidono sui giorni di permesso ai sensi della Legge 104/92 e tra un periodo di malattia e la successiva fruizione dei giorni di permesso legge 104/92, non è necessaria la ripresa dell'attività lavorativa.
La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con interpello n. 24 del 1 agosto 2012 , fornisce risposta al quesito posto dalla Federazione Italiana Servizi Pubblici Igiene Ambientale in merito al riproporzionamento dei giorni di permesso ai sensi della legge 104/92.

Interpello      ---     comunicato

PIATTAFORMA CONTRATTUALE NURSIND 2018 - 2021

 

A fronte dei rischi, delle responsabilità e della formazione cresciuti esponenzialmente, NurSind presenta la propria proposta di rinnovo contrattuale

La proposta contrattuale messa a punto da NurSind, ha come focus centrale, il riconoscimento della figura dell’infermiere e dell’ostetrica.
Riconoscimento che passa attraverso la valorizzazione economica, un sistema di revisione di classificazione del personale e la tutela normativa.

Analisi delle proposte NurSind:

Valorizzazione economica
La valorizzazione professionale non può non passare attraverso un adeguamento salariale di rischi, responsabilità e formazione, cresciuti a dismisura nell’ultimo ventennio.
Perché vi sia un adeguamento economico, il primo intervento da fare è normativo.
NurSind propone di:
• Eliminare il vincolo dell’articolo 23 comma 2 del Dlgs 75/2017, che non permette l’aumento dei fondi con risorse pubbliche contrattuali (RIA_RAR)
• Aumentare sensibilmente l’indennità professionale specifica (ad oggi la più bassa tra quelle del comparto)
• Introduzione indennità rischio biologico per tutto il personale sanitario a diretto contatto con il malato h24
• Rimborso quota annuale tassa opi da parte dell’azienda
• Dare seguito al Patto per la salute 2019/21, destinando alla contrattazione inte-grativa risorse aggiuntiva nel limite del 2% del monte salari
• Adeguamento fondo art.81 del CCNL 2016/18 per il finanziamento delle pro-gressioni economiche sull’anzianità di servizio
• Prevedere la possibilità dell’acquisto di prestazioni, previsto dalla legge 1/2001, al fine di garantire un sistema flessibile nel caso di carenze di organico.
Sistema classificazione personale
La proposta NurSind verte principalmente sulla creazione di un’area separata di contrattazione per le professioni sanitarie, con una sub-area dedicata ad infermieri ed ostetriche, all’interno della quale chiedere:
• Valorizzazione anzianità di servizio
• Indennità di esclusività
• Libera professione con libertà di determinare il proprio onorario
• Maggiore remunerazione per disagio notturno, pronta disponibilità e passaggio di consegne
• Rivedere sistema incarichi funzionali in merito ai requisiti di conferimento
Tutela normativa
A livello normativo, gli aspetti, che NurSind chiede di rivedere sono:
• Mensa: garantire il diritto alla mensa o in sostituzione al buono pasto, a chi lavora più di 6 ore consecutive, al personale turnista, anche per il lavoro notturno
• Pronta disponibilità: eliminare la locuzione “di norma” relativamente al numero di reperibilità mensili. In caso di reperibilità attiva, il riposo consecutivo deve av-venire e riduzione del debito orario
• Permessi 104/92: prevedere la fruizione ad ore
• Permesse ex art 40 CCNL 2018: prevedere la fruizione a giornata
• Orario di lavoro: prevedere la riduzione a 34 ore settimanali, con maggior tempo a disposizione per il passaggio di consegna
• Riposo giornaliero: sempre garantito senza deroghe
• Straordinario: prevedere che sia legato al prolungamento dell’orario di lavoro e non alla giornata lavorativa in più. Non farvi ricorso in maniera routinaria per colmare le carenze di organico
• Periodo di prova: prevedere la possibilità per il dipendente di scegliere tra l’aspettativa ed il licenziamento, in caso di vincita di concorso in un’altra azienda
• Turni: prevedere che per contratto vi sia una data chiara per l’esposizione dei turni del mese successivo
• Fasce economiche: prevede che vengano mantenute in caso di vincita di con-corso
• Part-time: prevedere l’aumento di forme di contratto flessibile
• Aggiornamento: maggiore flessibilità nell’uso dei permessi.

Introduzione nuove norme:
• Prevedere la tutela dei dipendenti che subiscono aggressioni
• Prevedere, su richiesta del dipendente, l’esonero dal turno notturno, raggiunti i 55 anni di età
• Prevedere la tutela dei tempi vita-lavoro-famiglia del dipendente.

 SCARICA Piattaforma  CCNL

Covid-19 Quarantena scolastica del figlio, congedo senza limiti di durata

Il congedo dei genitori di under 14 che vengono posti in quarantena per contatto con un positivo al Covid-19 in ambito scolastico può essere fruito per tutto il periodo di isolamento disposto dall’autorità sanitaria, anche se lo stesso viene prorogato. Inoltre può essere “replicato” in caso di ulteriori quarantene disposte per lo stesso o altri figli, purché tra il 9 settembre e il 31 dicembre di quest’anno.


Con la circolare 115/2020, l’Inps ha fornito le istruzioni applicative del congedo introdotto dall’articolo 5 del Dl 111/2020, riservato ai lavoratori dipendenti con figli under 14 che vengono posti in quarantena «a seguito di contatto verificatosi all’interno del plesso scolastico». È una situazione che hanno già sperimentato centinaia di famiglie in queste settimane: il figlio/a è entrato in contatto a scuola con un positivo. Da qui l’isolamento fiduciario e la possibilità di fruire del congedo in subordine allo smart working.


La circolare conferma che l’astensione dal lavoro scatta solo per contagio scolastico, lasciando quindi scoperti eventuali quarantene fiduciarie per contatti stretti verificatisi in altri ambiti. In quanto destinato ai lavoratori dipendenti, Inps precisa che sono esclusi ovviamente gli autonomi e anche gli iscritti alla gestione separata, tra cui i collaboratori. Per quanto riguarda i lavoratori del settore pubblico, modalità di fruizione, indennità e domande sono gestite dalle relative amministrazioni di appartenenza.


I dipendenti del settore privato, invece, devono inviare la richiesta all’Inps, anche con effetto retroattivo dal 9 settembre, indicando gli estremi del provvedimento di quarantena (se non ancora in possesso, si hanno 30 giorni per comunicarli). Le giornate chieste ma non fruite possono essere annullate, opzione utile dato che l’assenza dal lavoro è indennizzata solo al 50%, importo che si applica peraltro solo alle giornate lavorative all’interno della quarantena (quindi i riposi sono esclusi).
Le domande in regola con i requisiti saranno accolte fino a esaurimento dei 50 milioni di euro disponibili a copertura dell’indennità, dopo di che l’istituto di previdenza bloccherà le richieste.


Il congedo può essere fruito solo da uno dei due genitori alla volta e, in ogni caso, da chi all’anagrafe risulta risiedere nella stessa abitazione con il figlio, non rilevando le situazioni di fatto. Se i due genitori sono conviventi, non è compatibile con lo smart working, concesso per qualunque motivo a uno dei due genitori, mentre può essere usato se l’altro è malato o in congedo di maternità per un figlio diverso, oppure se in ferie, in aspettativa non retribuita, in permesso legge 104/1992, o se con handicap grave, invalido al 100% o titolare di pensione di inabilità.
La circolare contiene inoltre le indicazioni per la gestione dei congedi da parte dei datori di lavoro.

Circolare 116-2020

ECM. A infermieri e medici 50 crediti si considerano acquisiti per il 2020

La disposizione inserita nel maxiemendamento al disegno di legge di conversione del cosiddetto “Decreto Scuola”, approvato ieri dal Senato, con l’emendamento 6.7 (testo 4), recepito nel maxiemendamento interamente sostitutivo del testo, prevede l'introduzione di una norma transitoria in materia di Educazione Continua in Medicina, che riconosce, per il 2020, come maturati i 50 crediti da acquisire, per il medesimo anno, qualora i soggetti abbiano continuato a svolgere la propria attività professionale durante l'emergenza epidemiologica da Covid-19.

La norma fa riferimento ai medici, odontoiatri, infermieri e farmacisti che siano dipendenti delle aziende ospedaliere, delle università, delle aziende sanitarie locali, delle strutture sanitarie private accreditate o che siano liberi professionisti.
A rimanere fuori le ostetriche, i Tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche della riabilitazione e della prevenzione.
Tale formazione costituisce requisito indispensabile per svolgere attività professionale, come disposto dall’articolo 16-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, così come modificato dal DLgs 229/1999 e dalla Legge 24 dicembre 2007, n. 244

NOTA  FNOPI

 

RICHIESTA INDENNITA' MALATTIE INFETTIVE PER INFERMIERI E OSS IMPEGNATI NELL'ASSISTENZA PAZIENTI COVID 19

Alla luce della riorganizzazione delle UU.OO. per l’emergenza Covid a tutte le UU.OO. che ospiteranno pazienti Covid Intensive).
Per questo motivo si ritiene opportuno provvedere all’indennità contrattuale di malattie infettive prevista dal CCNL, al personale infermieristico e OSS impegnato in tale perimetro COVID-19.

richiesta nursind pescara  16.03.2020    --    richiesta nursind abruzzo  30-03-2020