RIDUZIONE PAGAMENTO INCENTIVI (PERFORMANCE) PER L’ANNO 2018 Lavoratori Comparto ASL Pescara RIDUZIONE PAGAMENTO INCENTIVI (PERFORMANCE) PER L’ANNO 2018

   

La scrivente O.S comunica che c’è stata la riduzione drastica delle somme per il pagamento degli incentivi riguardante il 2018, il tutto dovuto al rinnovo del Contratto Nazionale avvenuto il 21.05.18.
Infatti il Sindacato Nursind è stato l’unico a non averlo firmato in quanto sapeva che cosa ci aspettava e lo ha ritenuto inaccettabile, gli unici sindacati che lo hanno firmato a spregio dei lavoratori sono la CGIL – CISL – UIL – FSI – FIALS – NURSING UP.

Tutto questo ha portato ad una riduzione del fondo per il pagamento degli incentivi 2018 di circa 900.000,00 € (Novecentomila), con una riduzione procapite che si aggira fra il 30% e il 50%.

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CONCORSO INFERMIERI ASL CHIETI E AVVISO PUBBLICO ASL PESCARA

 

ASL 2 Lanciano-Vasto-Chieti scadenza 3 giugno 2019

CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI 30 POSTI DI COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO INFERMIERE

In esecuzione della delibera n. 1524 del 21.12.2018 d indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 30 posti di CPS.- Infermiere (cat. D livello economico D).

Con la partecipazione al concorso è implicita da parte dei candidati l’accettazione, senza riserve, delle condizioni del presente bando e di tutte le disposizioni che disciplinano e disciplineranno lo stato giuridico ed economico dei dipendenti della A.S.L. 02 Lanciano-Vasto-Chieti.

Modalità di iscrizione al concorso La modalità di iscrizione on-line è l’unica consentita ed è da intendersi tassativa. Non sono ammesse altre modalità di produzione o invio della domanda di partecipazione al concorso, a pena di esclusione.

Per l’iscrizione è necessario essere in possesso di indirizzo di posta elettronica certificata, codice fiscale ed estremi del versamento del contributo di partecipazione al concorso (10 euro).

 I candidati che intendono partecipare al concorso devono completare l’invio della domanda di partecipazione, utilizzando esclusivamente la procedura on-line attiva sul link presente nel sito istituzionale

https://asl2abruzzo.meritoconcorsi.it/

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ASL  PESCARA  AVVISO PUBBLICO INFERMIERI A TEMPO DETERMINATO               SCADENZA 23.05.19

BANDO      ------     DOMANDA

 

 

SENTENZA PER IL DIRITTO ALLA MOBILITA'

Il giudice del tribunale bolognese Emma Cosentino ha ordinato all'Azienda Ospedaliera Universitaria di Bologna - Policlinico "Sant'Orsola Malpighi" ed all'Azienda Ospedaliera Universitaria "Federico II" di Napoli di voler procedere immediatamente e comunque non oltre il termine du 10 giorni dalla comunicazione del provvedimenti della Sezione Lavoro del Tribunale Ordinario di Bologna al trasferimento delle ricorrenti presso l'Azienda partenopea. Due aziende sanitarie vengono condannate per non essersi accordate sui tempi di trasferimento di due Infermieri.

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Reddito di cittadinanza e Quota 100

Reddito e pensione di cittadinanza e Quota 100 sono due misure contenute nel decreto legge approvato dal Consiglio dei Ministri del 17 gennaio 2019, Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni.
Reddito di cittadinanza (Rdc)
Il Reddito di cittadinanza è una misura di inserimento o reinserimento nel mondo del lavoro e di contrasto alla povertà, alla diseguaglianza e all’esclusione sociale, volta a favorire la promozione delle condizioni che rendono effettivo il diritto al lavoro e alla formazione. Il Rdc assume la denominazione di Pensione di cittadinanza per i nuclei familiari composti esclusivamente da uno o più componenti di età pari o superiore a 67 anni, adeguata agli incrementi della speranza di vita.
Quota 100
Il decreto introduce il diritto alla pensione anticipata, senza alcuna penalizzazione, al raggiungimento di un’età anagrafica di almeno 62 anni e di un’anzianità contributiva minima di 38 anni.
Il ritiro dal lavoro sarà possibile, in prima applicazione, dal primo aprile 2019 per i lavoratori privati che abbiano raggiunto i requisiti indicati entro il 31 dicembre 2018 e dal primo agosto 2019 per i lavoratori pubblici che li abbiano maturati all’entrata in vigore del decreto. Inoltre, potranno andare in pensione dal prossimo primo settembre (inizio dell’anno scolastico) i lavoratori della scuola.

diapositive        -------   DL 4 del 2019       -------     Sintesi   

Legge 151-2001. Sentenza storica. E’ Anticostituzionale il requisito delle convivenza preesistente al fine della concessione del congedo biennale per assistere il disabile.(Sentenza C.C. 7.12.18)

“È anticostituzionale ai fini dell’ottenimento del congedo straordinario retribuito per assistere il disabile, chiedere al dipendente la convivenza preesistente con il disabile stesso”.
È una decisione storica quella della Corte Costituzionale, che con la sentenza n 232 del 7 dicembre 2018, sancisce un principio che aprirà la strada a decine di ricorsi.
L’agente penitenziario chiedeva di beneficiare del congedo straordinario retribuito per l’assistenza al padre malato.
Il Ministero della giustizia, dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, del quale era dipendente dopo avere riscontrato che il lavoratore e il genitore da assistere non convivevano, rigettava l’istanza. Il ricorrente impugnava tale diniego con ricorso cautelare.

In merito alla questione il T.A.R. Lombardia solleva la questione di illegittimità costituzionale dell’art. 42 comma 5 del d.lgs. n. 151/2001 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di sostegno della maternità e della paternità a norma dell’art. 15 L. 8 marzo 2000 n. 53) nella parte in cui richiede, ai fini dell’ottenimento del congedo straordinario retribuito per l’assistenza di un genitore malato, la preesistente convivenza dei figli con il soggetto da assistere.

Le ragioni della Corte Costituzionale
“Il diritto del disabile di «ricevere assistenza nell’ambito della sua comunità di vita» (sentenza n. 213 del 2016, punto 3.4. del Considerato in diritto), inscindibilmente connesso con il diritto alla salute e a una integrazione effettiva, rappresenta il fulcro delle tutele apprestate dal legislatore e finalizzate a rimuovere gli ostacoli suscettibili di impedire il pieno sviluppo della persona umana.
Nella disciplina di sostegno alle famiglie che si prendono cura del disabile convergono non soltanto i valori della solidarietà familiare, ma anche «un complesso di valori che attingono ai fondamentali motivi ispiratori del disegno costituzionale» e impongono l’interrelazione e l’integrazione «tra i precetti in cui quei valori trovano espressione e tutela» (sentenza n. 215 del 1987, punto 6. del Considerato in diritto).”
Chiarito ciò la Corte prosegue: “Il requisito della convivenza ex ante, inteso come criterio prioritario per l’identificazione dei beneficiari del congedo, si rivela idoneo a garantire, in linea tendenziale, il miglior interesse del disabile. Tale presupposto, tuttavia, non può assurgere a criterio indefettibile ed esclusivo, così da precludere al figlio, che intende convivere ex post, di adempiere in via sussidiaria e residuale i doveri di cura e di assistenza, anche quando nessun altro familiare convivente, pur di grado più lontano, possa farsene carico. Tale preclusione, in contrasto con gli artt. 2, 3, 29 e 32 Cost., sacrifica in maniera irragionevole e sproporzionata l’effettività dell’assistenza e dell’integrazione del disabile nell’ambito della famiglia, tutelata dal legislatore mediante una disciplina ispirata a presupposti rigorosi e contraddistinta da obblighi stringenti.“ Viene pertanto dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 42, comma 5, del d.lgs. n. 151 del 2001, nella parte in cui non annovera tra i beneficiari del congedo straordinario ivi previsto, e alle condizioni stabilite dalla legge, il figlio che, al momento della presentazione della richiesta, ancora non conviva con il genitore in situazione di disabilità grave, ma che tale convivenza successivamente instauri, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente, del padre e della madre, anche adottivi, dei figli conviventi, dei fratelli e delle sorelle conviventi, dei parenti o affini entro il terzo grado conviventi, legittimati a richiedere il beneficio in via prioritaria secondo l’ordine determinato dalla legge.

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TFR dipendenti pubblici: pronuncia della Corte Costituzionale Corte Costituzionale, sentenza n. 213 del 22 novembre 2018

 

Per la Corte Costituzionale la trattenuta in questione è legittima. La decurtazione della retribuzione lorda ai fini fiscali si prefiggerebbe di evitare disparità di trattamento tra lavoratori in regime di TFS e lavoratori in regime di TFR. Peraltro, il regime TFR si rivelerebbe più vantaggioso rispetto al regime TFS. Il Tfr, infatti, si incrementerebbe con un tasso superiore all’inflazione e la decurtazione della retribuzione lorda sarebbe poi recuperata in aumento ai fini previdenziali.
Dunque, la decurtazione della retribuzione non si atteggerebbe come un contributo previdenziale obbligatorio, ma sarebbe l’unico strumento atto a evitare un indebito vantaggio per il personale in regime di TFR. Ciò garantirebbe il principio dell’invarianza della retribuzione, riconducendo a eguaglianza i regimi retributivi e contributivi e scongiurando nuovi oneri a carico del bilancio statale.
Difatti, senza la decurtazione si determinerebbe un aumento della retribuzione lorda ai fini fiscali e, in pari tempo, della retribuzione netta. Ciò produrrebbe una disparità di trattamento economico fra dipendenti aventi la stessa retribuzione complessiva, in contrasto con il principio di parità di trattamento contrattuale e retributivo dei lavoratori delle P.A. che svolgano eguali mansioni.
La decurtazione, tra l’altro, sarebbe recuperata in virtù di un incremento figurativo ai fini previdenziali e del calcolo del Tfr, meccanismo correttivo finalizzato a evitare pregiudizi ai dipendenti in regime di TFR.
In definitiva, è legittimo per la Corte Costituzionale trattenere ai dipendenti della P.A. il 2,5% dell’80% della retribuzione. La posizione della Corte, inoltre, non è neanche in violazione con il diritto a una retribuzione sufficiente e proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro prestato (art. 36 Cost.).
Corte Costituzionale, sentenza n. 213 del 22 novembre 2018