INPS: domanda online di riposi per allattamento e maternità dello Stato

L’INPS comunica il rilascio di due importanti servizi, la domanda online di riposi per allattamento e di maternità dello Stato. L’Istituto Previdenziale è impegnato da tempo nel processo di digitalizzazione di tutti i servizi resi nei confronti di cittadini e imprese.
Con il messaggio in oggetto si comunica quindi che sono resi disponibili i due nuovi servizi per la presentazione online delle domande di permessi giornalieri per allattamento e di assegno di maternità a carico dello Stato; domande che fino ad oggi potevano essere presentate solo in modalità cartacea.
E’ stata quindi aggiornata la procedura telematica delle domande di maternità, già disponibile per i cittadini, i patronati e per il Contact Center integrato. Nella procedura è stata cioè implementata la nuova funzione di acquisizione delle domande di permessi per allattamento nonché per le domande di assegno di maternità di Stato.
Riposi per allattamento INPS
I riposi per allattamento INPS sono ore di permesso concesse alla madre oppure al padre a determinate condizioni pagate dall’INPS tramite i datori di lavoro. I riposi giornalieri per allattamento sono riconosciuti in caso di parto, adozione e/o affidamento durante il primo anno di vita del bambino o dall’ingresso in famiglia del minore adottato/affidato.
Sono riconosciuti al padre lavoratore dipendente per le seguenti situazioni:
 morte o grave infermità della madre;
 abbandono del figlio da parte della madre;
 affidamento esclusivo del figlio al padre richiedente;
 madre lavoratrice che non ha diritto ai riposi (lavoratrice parasubordinata, autonoma, libera professionista, a domicilio, domestica);
 madre casalinga;
 rinuncia della madre, nel caso in cui sia lavoratrice dipendente.
I riposi consistono in:
 due ore di riposo giornaliere, per orario di lavoro a tempo pieno ovvero pari o superiore alle sei ore giornaliere;
 un’ora di riposo al giorno, per part-time con orario inferiore alle sei ore giornaliere.

Scarica circolare   -    scarica modulo

 

Guida INPS al certificato di malattia dal lavoro e alle visite mediche di controllo Guida completa alla malattia del lavoratore dipendente, al certificato medico telematico e sulle visite mediche di controllo.

L’INPS ha recentemente rilasciato una guida completa alla malattia del lavoratore dipendente; la guida molto curata si concentra soprattutto sul certificato medico telematico e sulle visite mediche di controllo, la cui normativa ha subito qualche modifica con la recente creazione del Polo Unico delle visite fiscali.
Ma quindi cosa devono fare i lavoratori in caso di malattia? A questa semplice domanda risponde in maniera molto esaustiva l’INPS attraverso questa semplice guida pratica da stampare e leggere con molta attenzione. L’Istituto risponde quindi ad una serie di domande frequenti sull’argomento poste sia dai lavoratori dipendenti, che dai datori di lavoro, sia privati che pubblici.

Scarica guida INPS

Pensione Anticipata Lavori Gravosi DECRETO 18.04.2018 Min. Lavoro

Modalità di presentazione della domanda di pensione anticipata lavorigravosi e verifica dellasussistenza dei requisiti da parte dell'INPS.

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 12 giugno il decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 18 aprile sulle modalità di presentazione delle domande di pensione 2019 con i requisiti degli addetti ai lavori gravosi.
In particolare il presente decreto definisce la procedura di presentazione della domanda di pensione con i benefici dei lavori gravosi; definisce inoltre le modalità di verifica della sussistenza dei requisiti da parte dell’INPS.
Il Decreto è stato emanato in attuazione dell’articolo 1 comma 253 della L. 205/2017 (legge di bilancio 2018). Come indica l’articolo 1, commi 147 e 148, della legge 205/2017, l’opzione per i lavori gravosi della pensione anticipata o per l’Ape Sociale è riservata a tutte le persone che hanno svolto attività gravose per un determinato periodo di tempo.
Lavori gravosi, pensione anticipata e APE social
La normativa sulle pensioni stabilisce che nel 2018 i lavoratori con i requisiti previsti per i cosiddetti lavori gravosi o particolarmente pesanti possono accedere:
all’APe sociale: se in possesso di almeno 63 anni e almeno 36 anni di contributi;
oppure, se più conveniente, possono accedere alla pensione anticipata al raggiungimento di 41 anni di contributi a prescindere dall’età anagrafica; in questo caso però devono avere almeno 12 mesi di lavoro effettivo prima del 19° anno di età.
A chi spettano le agevolazioni per i lavori gravosi
Il Decreto in oggetto stabilisce che possono presentare la domanda di pensione con i benefici previsti per i lavori gravosi, i lavoratori che si trovino nelle seguenti condizioni:
lavoratori dipendenti con almeno 30 di anzianità contributiva e che svolgono da almeno sette anni nei dieci precedenti il pensionamento le professioni gravose;
lavoratori in possesso di un’anzianità contributiva pari ad almeno 30 anni, addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti.
Elenco lavori gravosi
Le attività gravose, inizialmente fissate in 11 categorie sono poi state ampliate a 15 (Decreto Min. Lavoro del 5 febbraio 2018), ecco quali sono:
gli operai dell’industria estrattiva, dell’edilizia e della manutenzione degli edifici;
conduttori di gru o di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni;
conciatori di pelli e di pellicce;
conduttori di convogli ferroviari e personale viaggiante;
conduttori di mezzi pesanti e camion;
personale delle professioni sanitarie infermieristiche e ostetriche ospedaliere con lavoro organizzato in turni;
addetti all’assistenza di persone in condizioni di non autosufficienza;
insegnanti della scuola dell’infanzia ed educatori degli asili nido;
facchini, addetti allo spostamento merci e assimilati;
personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia;
operatori ecologici e altri raccoglitori e separatori di rifiuti;
siderurgici di prima e seconda fusione e lavoratori del vetro addetti a lavori ad alte temperature non già ricompresi nel perimetro dei lavori usuranti;
Operai dell’agricoltura, della zootecnia e pesca;
Pescatori della pesca costiera, in acque interne, in alto mare dipendenti o soci di cooperative;
Marittimi imbarcati a bordo e personale viaggiante dei trasporti marini ed acque interne
Lo svolgimento di lavori gravosi per APE social deve essere attestato dal datore di lavoro tramite modulo Ap116.

Pensioni lavori gravosi, come fare domanda
Le domande dovranno essere presentate esclusivamente in modalità telematica tramite il sito dell’INPS, con il modello predisposto dall’istituto previdenziale e approvato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
La domanda deve essere corredata dalla dichiarazione del datore di lavoro che attesta:
i periodi di svolgimento delle professioni gravose,
il contratto collettivo applicato,
il livello di inquadramento attribuito,
le mansioni svolte,
il codice professionale ISTAT ove previsto.
In caso di mancata attestazione del datore di lavoro (cessata attività) il lavoratore potrà allegare una autocertificazione.
Accertamenti sui requisiti da parte dell’INPS
Il decreto stabilisce che dopo la presentazione della domanda l’INPS procederà a tutte le verifiche del caso. Se non sarà allegato la dichiarazione del datore di lavoro, ma l’autocertificazione, l’INPS passerà la pratica all’ispettorato del lavoro, che effettuerà le dovute verifiche.
Blocco aumento età pensionabile lavori gravosi
Ricordiamo infine che l’art. 1 comma 147 della legge di bilancio 2018 ha previsto il blocco dell’aumento dal 2019, pari a 5 mesi dell’età pensionabile per i lavoratori con i requisiti degli addetti ai lavori gravosi. Quindi i requisiti dell’età anagrafica rimangono invariati per il 2019.

Min. Lavoro DECRETO 18 aprile 2018

 

Infermieri. Dare priorità alla Mobilità rispetto alla stabilizzazione. La sentenza del Tar di Lecce

 

“Occorre dare prevalenza alle procedure di mobilità rispetto all’indizione di un nuovo concorso, e rispetto alla procedura di stabilizzazione”.
Con la sentenza depositata il 28 maggio 2018, il Tar di Lecce condanna la Asl a dare corso alle mobilità, annullando ogni atto lesivo degli interesse dei ricorrenti.
I fatti
A ricorrere contro la Asl di Lecce, erano stati 30 infermieri con contratto a tempo indeterminato fuori provincia e/o Regione, inseriti in graduatorie di mobilità efficaci e valide, che avevano visto la Asl bandire un concorso per 100 infermieri, di cui un 50% da coprirsi mediante stabilizzazione ed un 50% da coprirsi mediante accesso dall’esterno.
Ai trenta infermieri in graduatoria di mobilità non era stata data nessuna spiegazione in merito alla scelta di non attingere alla suddetta.
Il Tar di Lecce, recuperando gli orientamenti sia della giurisprudenza che quelli normativi, ovvero:
• Art 33 del Decreto Legislativo 30 Marzo 20011, n.165
• La Cassazione lavoro, con sentenza 12559/2017, che stabilisce come rispetto allo scorrimento delle graduatorie, ha priorità la mobilità volontaria.
Dichiara illegittimo la condotta della Asl di Lecce in merito all’azione di reclutamento degli infermieri

SCARICA  SENTENZA

Causa di lavoro: niente spese legali per il lavoratore soccombente

 

La Corte Costituzionale con la sentenza n. 77/2018 stabilisce che il lavoratore soccombente in una causa di lavoro non è più tenuto a pagare le spese legali. La decisione dei giudici stabilisce dunque l’incostituzionalità dell’art. 92 del C.p.c., recentemente riformulato.

Non può più essere condannato a pagare le spese legali il lavoratore che perde una causa di lavoro. Dunque, in caso di decisione a sfavore del ricorrente (per esempio un lavoratore che impugna un licenziamento) l’esborso economico non può riguardare in nessun caso le spese legali.
La decisione è arrivata dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 77/2018, al fine di salvaguardare quei lavoratori che per rivendicare i propri diritti sono costretti ad intentare cause di lavoro con il serio rischio di soccombere in giudizio e di dover pagare le spese della controparte, ossia il datore di lavoro, così come stabilito dal giudice.
Processo civile: il nuovo principio della Corte Costituzionale
Nell’affermare l’esenzione del lavoratore ricorrente a pagare le spese legali, nella causa di lavoro da lui promossa, in caso di giudizio a sfavore, la Corte Costituzionale afferma un nuovo principio secondo il quale:
“il lavoratore deve avere la possibilità di promuovere una causa senza poter conoscere elementi di fatto, rilevanti e decisivi, che sono nella disponibilità del solo datore di lavoro”
Il giudice dovrà, in particolare, verificare se vi sia o meno una situazione di assoluta incertezza su questioni di fatto, eventualmente riconducibili alle “gravi ed eccezionali ragioni” che consentono la compensazione delle spese di lite.
La pronuncia va in contrasto con l’art. 92 del C.p.c. il quale, nella sua ultima formulazione del 2014, impediva in via generale al magistrato di compensare tra le parti le spese di giudizio.
L’incostituzionalità dell’articolo menzionato fa sì che, in caso di soccombenza totale di una parte, il giudice civile può compensare le spese di giudizio, parzialmente o per intero, non solo nelle ipotesi di “assoluta novità della questione trattata” o di “mutamento della giurisprudenza rispetto a questioni dirimenti” ma anche quando sussistono “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”.
La riforma del 2014 è stata, dunque, giudicata del tutto lesiva del principio di ragionevolezza e di uguaglianza, in quanto lascia fuori altre analoghe fattispecie riconducibili alla stessa ratio giustificativa.
Cosa cambia nella causa di lavoro con la nuova pronuncia?
Sostanzialmente il lavoratore può far valere maggiormente i suoi diritti intentando un causa di lavoro, riducendo notevolmente i rischi in caso di giudizio sfavorevole.
Non a caso, con la riforma del 2014, si è potuto assistere a un drastica riduzione dei contenziosi in materia di lavoro. Al contrario di quanto si possa pensare, questa non è imputabile a una violazione minore dei diritti dei lavoratori, al contrario, ma di un esborso economico spesso importante senza alcuna certezza di portare a casa la vittoria.
Quando possono essere compensate le spese legali?
Si ricorda infine che la compensazione delle spese legali si ha in caso di:
 soccombenza reciproca: cioè quando entrambe le parti perdono in tutto o solo in parte;
 novità delle questioni dibattute: si verifica quando, ad esempio, il giudice è chiamato ad applicare una norma nuova, la cui interpretazione è quindi poco conosciuta al cittadino;
 cambio di orientamento cagionato, dopo l’avvio della lite, da mutamenti della legge o da decisioni della Corte Costituzionale o della Corte di giustizia europea.
 Pertanto, con questa nuova pronuncia si introduce una deroga per il lavoratore che perde la causa contro l’azienda.

Scarica Sentenza

 

Firmato il CCNL del comparto sanità 2016-2018. NurSind NON firma: "Tuteleremo i nostri diritti e quelli dei lavoratori nelle sedi giudiziarie"

NurSind: “non abbiamo firmato perché è un contratto in perdita per i lavoratori. Tuteleremo i nostri diritti e quelli dei lavoratori nelle sedi giudiziarie. L’obbligo di svolgere lavoro straordinario è inaccettabile per la dignità dei lavoratori.”
A seguito della certificazione della Corte dei Conti oggi presso l’Aran si è tenuto l’incontro per la sottoscrizione definitiva. Poco prima delle ore 16 i sindacati hanno sottoscritto definitivamente il CCNL 2016-2018 del comparto sanità.
NurSind, il sindacato delle professioni infermieristiche, ha ritenuto di non sottoscriverlo.
“E’ un atto di coraggio e coerenza – commenta Andrea Bottega segretario nazionale NurSind – perché abbiamo fin da subito evidenziato come questo testo sia peggiorativo per la categoria e per molti lavoratori che garantiscono ogni giorno il diritto costituzionale alla salute. In particolare vogliamo ricordare che:
• l’elemento perequativo che compensa ai redditi più bassi il venir meno del bonus previsto dal Governo, termina al 31 dicembre 2018;
• le indennità di turno in diversi casi non saranno più erogate (con conseguente perdita economica) perché è stata definita una soglia più elevata da quanto stabilito in molti contratti aziendali;
• scompare il diritto alla pausa mensa per il personale che garantisce i servizi nelle 24 ore anche se lavora 12 ore consecutive;
• compare l’obbligo di svolgere lavoro straordinario;
• si precarizzano gli incarichi di coordinamento (capo sala);
• si deroga al riposo minimo giornaliero;
• si estendono le indennità di area critica ad alta funzione infermieristica al personale di supporto ma solo dove l’impegno richiesto è notevolmente inferiore rispetto allo stesso personale che lavora nelle aree internistiche o chirurgiche;
• gli istituti contrattuali non sono esigibili in egual modo tra i dipendenti penalizzando soprattutto il personale turnista;
• la valorizzazione della carriera professionale per il personale sanitario non può avere applicazione perché non c’è personale in servizio che ne abbia i requisiti (fatta eccezione per il personale di triage dei Pronto Soccorso).
Un contratto che lede la dignità dei lavoratori che aspettavano un minimo di riconoscimento dopo 9 anni di blocco, non può essere sottoscritto da chi ritiene prioritario che la rappresentanza dei lavoratori venga prima di ogni altro interesse anche quello della stessa organizzazione sindacale.
NurSind, - conclude il segretario nazionale – lotterà nei tribunali per tutelare il diritto alla contrattazione decentrata per chi ha partecipato alla trattativa nazionale e i diritti dei lavoratori che questo contratto lede. ”

Scarica Contratto      --   tabella arretrati