Un Contratto che nega le giuste aspettative di tutta la categoria dopo 9 anni di blocchi contrattuali! Mancati finanziamenti per il rinnovo contrattuale, il parlamento si è dimenticato in legge di bilancio 80 milioni di euro, deroghe sull’orario di lavoro, mancati sviluppi professionali.
Scarica Volantino - Com.Stampa - Proposta ARAN CCNL --- istruzioni sciopero -- Vademecum Sciopero -- mod Adesione Sciopero
reg. sciopero asl pe -- adesioni manif. ------- ric. contingentamento Prefetto Pescara 19-2.18 ---- risposta comm. garanzia 22.2.18
La posizione di garanzia dell'infermiere La Suprema Corte, nella sentenza numero 5 del 2 gennaio 2018 (qui sotto allegata), si è infatti soffermata sul fondamento della responsabilità di tipo omissivo dell'infermiere, che deriva dalla specifica posizione di garanzia che tale soggetto assume nei confronti del paziente e che è del tutto autonoma rispetto a quella assunta dal medico.
Il fondamento di tale posizione di garanzia, per i giudici, va ravvisato "nell'autonoma professionalità dell'infermiere quale soggetto che svolge un compito cautelare essenziale nella salvaguardia della salute del paziente, essendo onerato di vigilare sul decorso post-operatorio, proprio ai fini di consentire, nel caso, l'intervento del medico".
L'infermiere, insomma, più che un semplice "ausiliario del medico" deve essere considerato come un vero e proprio "professionista sanitario", sul quale confluiscono rilevanti responsabilità.
La vicenda
Nel caso di specie, la controversia era originata dal decesso di un paziente a seguito della crisi ipotensiva accusata dopo un intervento chirurgico.
L'infermiere, che si era accorto del peggioramento delle condizioni dell'uomo, aveva omesso di avvertire il dottore e il quadro clinico era quindi irrimediabilmente degenerato.
Dopo la condanna di primo grado inflitta all'infermiere, la Corte d'appello aveva dichiarato non doversi procedere perché il delitto ascritto era estinto per intervenuta prescrizione, confermando tuttavia le statuizioni civili.
Dinanzi all'impugnazione dell'uomo, la Cassazione non ha potuto che confermare l'iter logico-motivazionale seguito dai giudici del merito: l'infermiere, omettendo di chiamare immediatamente il medico nonostante le condizioni del paziente, si è reso responsabile di una gravissima omissione.
La sola prescrizione lo salva dalle conseguenze penali della sua condotta, fermi restando i risvolti civilistici.
Scarica Sentenza
Omessa Segnalazione Carenza Personale per Iperafflusso
Nello specifico in primo grado erano stati giudicati colpevoli.
Uno per aver sbagliato codice al triage (verde anziché giallo). L’altro (al turno di notte), per la mancata rivalutazione delle condizioni del paziente. In appello l’assoluzione, anche perché veniva constatato l’eccezionale afflusso di persone in quel giorno.
Ma per la Cassazione l’affollamento non è una scusante anche perché doveva essere lo stesso personale di PS a dare l’allarme e chiedere rinforzi.
Dopo alcune valutazioni sul mancato riconoscimento del nesso di causa da parte dei giudici di appello, la Cassazione ha annullato la sentenza di assoluzione e ha rinviato gli atti sempre alla Corte di Appello per la rivalutazione dei comportamenti posti in essere con particolare riferimento alla mancata rivalutazione e al nesso di causa stesso limitatamente al comportamento dell’infermiere del turno pomeridiano.
La vicenda giudiziaria, dunque, non si è conclusa ma il principio di diritto sopra riportato sull’insufficienza del personale del pronto soccorso per fare fronte a “eccezionali afflussi” e i comportamenti conseguenti da adottare è già un principio di giurisprudenza. Nel caso specifico, se i 2 colleghi avessero segnalato la difficoltà nell’assistere i pazienti presenti in PS chiedendo più personale con una segnalazione scritta, adesso sarebbero stati assolti, visto che la Cassazione non ha accettato come scusante l’iperafflusso in PS, se questa non risulta correttamente denunciata.
Scarica Sentenza
Ecco cosa prevede:
• La visita fiscale può essere richiesta sia dal datore di lavoro che dall’Inps stesso, fin dal primo giorno di assenza. Mediante apposito canale telematico saranno assegnati i medici per la visita domiciliare
• Le visite fiscali possono essere effettuate con cadenza sistematica e ripetitiva, anche in prossimità delle giornate festive e di riposo settimanale.
• Le fasce di reperibilità dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono fissate secondo i seguenti orari: dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18. L'obbligo di reperibilità sussiste anche nei giorni non lavorativi e festivi.
• Sono esclusi dall'obbligo di rispettare le fasce di reperibilità i dipendenti per i quali l'assenza e' riconducibile aduna delle seguenti circostanze:
a)patologie gravi che richiedono terapie salvavita
b) causa di servizio riconosciuta che abbia dato luogo all' ascrivibilità della menomazione unica o plurima alle prime tre categorie della Tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, ovvero a patologie rientranti nella Tabella E del medesimo decreto
c) stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta, pari o superiore al 67%.
• Il medico dovrà redigere il verbale contenente la valutazione relativa alla capacità o incapacità al lavoro riscontrata, questa verrà trasmessa telematicamente all’Inps. Il verbale sarà a disposizione sia del dipendente che del datore di lavoro.
• Se il dipendente non accetta l’esito della visita medica, deve subito farlo presente al medico che, lo invierà nel primo giorno utile a presentarsi presso l’Ufficio medico legale dell’Inps, competente per territorio.
• In caso di mancata effettuazione della visita per assenza del
lavoratore all'indirizzo indicato, e' data immediata comunicazione
motivata al datore di lavoro che l'ha richiesta.
Qualora il dipendente sia assente al controllo all'indirizzo di
reperibilità fornito, il medico fiscale rilascia apposito invito a
visita ambulatoriale per il primo giorno utile presso l'Ufficio
medico legale dell'INPS competente per territorio. Il suddetto invito
viene consegnato con modalita', stabilite dall'INPS
• Se il dipendente vuole rientrare prima della scadenza del certificato a lavoro, per guarigione, il dipendente e' tenuto a richiedere un
certificato sostitutivo.
Il certificato sostitutivo e' rilasciato dal medesimo medico che he redatto la certificazione di malattia ancora in corso di prognosi ovvero da altro medico in caso di assenza o impedimento assoluto del primo.
Vademecum ------- Decreto ----- Inail e Visite Fiscale
La scrivente O.S. Nursind denuncia che da almeno 4 giorni prima del 7 dicembre 2017 la coordinatrice (che aveva fatto le sue richiesta di sostituzione ) e la direzione infermieristica erano a conoscenza che la notte tra il 7 e l’8 dicembre 2017 non vi era copertura di personale.
Scarica Lettera
La circolare chiarisce che per il personale medico, tecnico-professionale e infermieristico del Ssn restano comunque in vigore anche le norme della finanziaria 2016 che ha previsto i contratti di assunzione straordinaria la cui efficacia è prorogata al 31 dicembre 2019.La circolare dà indicazioni alle amministrazioni pubbliche che potranno partire subito con le assunzioni, a partire da gennaio 2018, per il triennio 2018-2020. Senza aspettare, dunque, il piano triennale dei fabbisogni, tenendo conto però dei limiti derivanti dalle risorse finanziarie a disposizione e delle figure professionali già presenti nella pianta organica. Sarà opportuno che le amministrazioni operino, comunque, una ricognizione del personale potenzialmente interessato e delle esigenze di professionalità da reclutare.
Circolare Madia --- Abruzzo Regol. stab. Precari --- VADEMECUM --- DGR5 del 2018