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Cassazione. La responsabilità professionale dipende dalle mansioni e attività svolte. E non solo da ruolo e qualifica dell’operatore coinvolto

Questo il principio che ha ispirato due sentenze che hanno ritenuto comunque responsabili un autista di ambulanza che non ha aiutato l’infermiera a movimentare un paziente in lettiga e un medico “frequentatore volontario” per aver mancato di richiedere specifici accertamenti diagnostici a una paziente ricoverata

- La Corte di cassazione estende la “posizione di garanzia” anche oltre i confini tradizionali. 
Prima di inoltrarci nella definizione della posizione di garanzia vediamo succintamente due recentissime sentenze del giudice di legittimità.
Nel primo caso a un autista soccorritore” – figura non riconosciuta a livello nazionale - veniva contestato di non avere prestato collaborazione a un infermiera nella movimentazione di un paziente su una lettiga causandone la morte in relazione al “malaccorto imbragamento e alla circostanza che la barella, in violazione, delle prescrizioni del costruttore, era stata movimentata da una sola persona - l’infermiera giustappunto - invece che almeno da due operatori.

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