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Congedo parentale a ore, circolare esplicativa INPS, così come previsto Decreto legislativo n. 80 del 15 giugno 2015 in attuazione del Jobs Act ( Fonte: lavoro e diritti )

l Decreto legislativo n. 80 del 15 giugno 2015 in attuazione dell’art. 1, commi 8 e 9 della legge delega n. 183 del 2014 cosiddetto Jobs Act, ha regolamentato anche fruizione del congedo parentale a ore.Con la circolare numero 152 del 18 agosto l’INPS ha fatto il punto della situazione su questo istituto rilasciando anche le istruzioni procedurali per la richiesta e la fruizione degli stessi.

Il D. lgs in oggetto va a modificare l’art. 32 del decreto legislativo n. 151/2001 (T.U. maternità/paternità) in materia di congedo parentale. In precedenza la legge di stabilità per il 2013, aveva già apportato modifiche all’art. 32 del T.U. maternità/paternità, introducendo la possibilità per i genitori lavoratori dipendenti di fruire del congedo parentale a ore, delegandone però le modalità di fruizione e di computo alla contrattazione collettiva.

Con il D. lgs 80/2015, attuativo del Jobs Act, il legislatore è nuovamente intervenuto in materia introducendo un criterio generale di fruizione del congedo in modalità oraria che trova attuazione in assenza di contrattazione collettiva anche di livello aziendale. (comma 1 ter dell’art. 32 del D. lgs 151/2001).

In particolare, secondo questo criterio generale, in assenza di una contrattazione collettiva che disciplini compiutamente il congedo parentale su base oraria, i genitori lavoratori dipendenti possono fruire del congedo parentale ad ore in misura pari alla metà dell’orario medio giornaliero del periodo di paga quadrisettimanale o mensile immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo parentale.

La riforma prevede inoltre, in questa ipotesi, l’incumulabilità del congedo parentale ad ore con altri permessi o riposi disciplinati dal T.U. La riforma in esame ha natura sperimentale ed è quindi attualmente in vigore per i periodi di congedo parentale fruiti dal 25 giugno 2015 al 31 dicembre 2015, salva l’adozione di ulteriori decreti legislativi.

La Circolare n. 152 del 2015 l’INPS passa quindi ad esaminare, anche con esempi molto chiari, i Criteri di fruizione, computo ed indennizzo del congedo parentale su base oraria, la Contribuzione figurativa e le Modalità operative per la Presentazione della domanda di congedo parentale ad ore.

 

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