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Oggetto:Precisazioni personale di supporto OSS e Infermieri Competenze e Responsabilità in riferimento a lettera di risposta inviata per Ortopedia e Traumatologia PO Pescara dal Dott. Bozzi Marcello

Il Sindacato Nursind Segreteria Regionale e Provinciale in risposta alla sua nota del 4
febbraio 2016 deve doverosamente chiarire alcuni aspetti che oramai sembravano assodati
ma a quanto pare no.
Si fa presente che il Decreto Ministeriale del 14 settembre 1994 n.739 attribuisce all’Infermiere
la responsabilità oggettiva, cioè il dovere di soddisfare i bisogni primari del paziente attraverso
le figure di supporto e non direttamente. Se così non fosse anche il Direttore U.O.C., quale
responsabile di tutta l’attività assistenziale svolta nella propria U.O. (D.P.R. n. 128/69),
dovrebbe provvedere ad esempio al giro letti ecc. ecc., cosa che ovviamente le sembrerà
assurda ma che reputa sia normale venga svolta dall’infermiere.
Confondere le responsabilità con le competenze è uno dei vecchi metodi usati dalle
Direzioni, anche e soprattutto infermieristiche, per sfruttare e demansionare il professionista
Infermiere. Le mansioni igienico-domestico-alberghiere, la cosiddetta assistenza diretta,
vengono definite dalla Suprema Corte (Sent. N. 1078 RG n. 9518/80, Cron. 2210 del 09
febbraio 1985) come attività elementari o meramente esecutive e non son MAI state attribuite
all’Infermiere “Professionale” ma all’Infermiere Generico, già dal lontano 1974 con il D.P.R.
n.225; nella stessa sentenza i giudici ermellini hanno anche decretato che “non compete
all’infermiere ma al personale subalterno rispondere ai campanelli dell’unità del paziente,
usare padelle e pappagalli per l’igiene del malato e riassettare il letto”.
Il Sindacato Nursind Segreteria Regionale e Provinciale in risposta alla sua nota del 4 febbraio 2016 deve doverosamente chiarire alcuni aspetti che oramai sembravano assodati ma a quanto pare no. Si fa presente che il Decreto Ministeriale del 14 settembre 1994 n.739 attribuisce all’Infermiere
la responsabilità oggettiva, cioè il dovere di soddisfare i bisogni primari del paziente attraverso le figure di supporto e non direttamente. Se così non fosse anche il Direttore U.O.C., quale responsabile di tutta l’attività assistenziale svolta nella propria U.O. (D.P.R. n. 128/69),
dovrebbe provvedere ad esempio al giro letti ecc. ecc., cosa che ovviamente le sembrerà assurda ma che reputa sia normale venga svolta dall’infermiere. Confondere le responsabilità con le competenze è uno dei vecchi metodi usati dalle Direzioni, anche e soprattutto infermieristiche, per sfruttare e demansionare il professionista Infermiere. Le mansioni igienico-domestico-alberghiere, la cosiddetta assistenza diretta, vengono definite dalla Suprema Corte (Sent. N. 1078 RG n. 9518/80, Cron. 2210 del 09 febbraio 1985) come attività elementari o meramente esecutive e non son MAI state attribuite all’Infermiere “Professionale” ma all’Infermiere Generico, già dal lontano 1974 con il D.P.R. n.225; nella stessa sentenza i giudici ermellini hanno anche decretato che “non compete all’infermiere ma al personale subalterno rispondere ai campanelli dell’unità del paziente,
usare padelle e pappagalli per l’igiene del malato e riassettare il letto”.

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