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Falso in atto pubblico, aggiornare la cartella clinica «ora per allora»

Suprema Corte di Cassazione Penale Quinta Sezione
Sentenza 29 maggio – 11 settembre 2013, n. 37314
(Presidente Ferrua – Relatore Lignola)

Nella sentenza in commento, la Cassazione ha precisato che integrano il reato di falso in atto pubblico, disciplinato dall’art. 476 c.p., aggiornare la cartella clinica in più tempi ovvero in momenti successivi poichè è del tutto irrilevante la veridicità del contenuto della modifiche apportate e, inoltre, il contenuto della cartella deve rappresentare in ogni momento la fase della malattia del paziente.

Il caso esaminato dalla Corte riguardava una dipendente ospedaliera che, a distanza di tempo, aveva inserito nella cartella una dicitura specifica relativa a degli esami affrontati dal paziente che, tra le altre cose, non era stata neppure informato. Per questo motivo la donna veniva sottoposta a procedimento penale per il reato di falso materiale in atto pubblico.

 

Art. 476 Codice Penale
Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici.

 

 

Il pubblico ufficiale, che, nell’esercizio delle sue funzioni, forma, in tutto o in parte, un atto falso o altera un atto vero, è punito con la reclusione da uno a sei anni.
Se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso, la reclusione è da tre a dieci anni.

 

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