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Corte di cassazione, sentenza 30 giugno 2016 n. 13455 Giustificata l’assenza della lavoratrice che, al rientro dalla maternità, si rifiuta di trasferirsi in una sede lavorativa diversa da quella precedente.

Una lavoratrice aveva denunciato in giudizio il carattere discriminatorio del licenziamento intimatole per assenza ingiustificata, motivato dal fatto che, al rientro dalla maternità, ella si era rifiutata di trasferirsi in un Comune diverso da quello precedente.

I giudici di merito avevano respinto la domanda non ravvisando nel licenziamento alcun intento discriminatorio. La Cassazione ribalta la decisione, rimproverando la Corte d’appello per non aver preliminarmente tenuto conto (a parte la presenza o meno di un intento discriminatorio nel licenziamento) del fatto che, per legge, la lavoratrice madre ha diritto a rientrare nel medesimo posto di lavoro dopo l’assenza per maternità, per cui il suo rifiuto di riprendere servizio in una sede nuova non è qualificabile come “assenza ingiustificata”.

 

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