IL PUBBLICO IMPIEGATO HA DIRITTO ALLE DIFFERENZE DI RETRIBUZIONE PER LE SUPERIORI MANSIONI SVOLTE - Anche se non vi sia stato un provvedimento di assegnazione (Cassazione Sezione Lavoro n. 796 del 16 gennaio 2014

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Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 16 gennaio 2014, n. 796. Il diritto a percepire una retribuzione commisurata alle mansioni effettivamente svolte in ragione dei principi di rilievo costituzionale e di diritto comune non è dunque condizionato all’esistenza di un provvedimento del superiore gerarchico che disponga l’assegnazione. Le uniche ipotesi in cui può essere disconosciuto il diritto alla retribuzione superiore dovrebbero essere circoscritte ai casi in cui l’espletamento di mansioni superiori sia avvenuto all’insaputa o contro la volontà dell’ente (invito o proibente domino) oppure allorquando sia il frutto della fraudolenta collusione tra dipendente e dirigente

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