Licenziamento per superato comporto illegittimo se la malattia è causata dalle mansioni improprie

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Cassazione Civile, sez. lavoro, sentenza 04/07/2017 n° 16393
La Corte di Cassazione ha dichiarato l’illegittimità del licenziamento intimato da un’azienda nei confronti di un proprio dipendente per superamento del periodo di comporto, in quanto la malattia era stata determinata dallo svolgimento di mansioni incompatibili con lo stato di salute del lavoratore.                                                                                                                                                                                  

La Cassazione ha confermato la sentenza d’Appello con la quale era stata accertata la illegittimità del licenziamento, rilevando che le assenze per malattia collegate allo stato di invalidità non possono essere incluse nel periodo di comporto se la persona è stata adibita a mansioni incompatibili con il proprio stato di salute oltre che, come accertato nel caso di specie, rese in un ambiente non idoneo allo svolgimento della prestazione lavorativa.

La Corte, nella motivazione della sentenza, ha ricordato che il datore di lavoro è sempre responsabile, ai sensi di quanto previsto dall’art. 2087 c.c. della tutela della salute psicofisica dei lavoratori ed ha l’onere di adottare tutte le misure idonee a garantire l’effettività di tale tutela.
Art. 2087 Tutela delle condizioni di lavoro.
L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro (1). (1) Si veda il D.L.vo 9 aprile 2008 n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

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