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PNNR

Il piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) è il documento che il governo italiano ha predisposto per illustrare alla commissione europea come il nostro paese intende investire i fondi che arriveranno nell’ambito del programma Next generation Eu.
È il documento che il governo italiano ha predisposto per illustrare come intende gestire i fondi di Next generation Eu. Suddivide i settori di intervento in 6 missioni principali, tra cui digitalizzazione, salute e transizione ecologica.

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Sanità. Turno festivo infrasettimanale: Sì al compenso per lavoro straordinario

Il lavoro svolto nei giorni festivi infrasettimanali, dal personale sanitario turnista, da titolo alla retribuzione del lavoro straordinario o in alternativa al riposo compensativo.
A stabilirlo è la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 1505 del 25 gennaio 2021, che si esprime sulla corretta interpretazione dell’art dall’art 9 del CCNL 20.09.2001 e sull’art 44 del CCNL 1.9.1995.
I fatti
La Corte di Appello di Napoli respingeva le domande proposte nei confronti dell’Azienda ospedaliera, da parte di due infermieri, che chiedevano il pagamento della maggiorazione, prevista dall’art 9 del CCNL 20.09.2001 integrativo del CCNL 7.4.1999, in favore del personale del comparto sanità, chiamato a rendere la prestazione lavorativa nei giorni festivi infrasettimanali.
La Corte territoriale infatti sosteneva che l’indennità riconosciuta all’articolo 44 del CCNL 1.9.1995 al comma 12, fosse onnicomprensiva.

Cosa prevedono gli articoli

Art 9 del CCNL 20.09.2001, comma 1, ad integrazione di quanto previsto dall’ art. 20 del CCNL 1 settembre 1995 e 34 del CCNL 7 aprile 1999, l’attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo.

44 del CCNL 1.9.1995, comma 12, Per il servizio di turno prestato per il giorno festivo compete un’indennità di L. 30.000 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell’orario di turno, ridotta a L. 15.000 lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell’orario anzidetto, con un minimo di 2 ore. Nell’arco delle 24 ore del giorno festivo non può essere corrisposta a ciascun dipendente più di un’indennità festiva”.

La Cassazione
Per la Cassazione i ricorsi sono fondati e vanno accolti affermando che la maggiorazione riconosciuta dall’articolo 44 è data dalla maggiore gravosità del lavoro prestato sempre su turni variabili, gravosità che si accresce allorquando la prestazione venga richiesta in ora notturna o in giorno festivo. Al contrario l’articolo 9, riconosce innanzitutto il diritto al riposo compensativo per il lavoro prestato nei giorni festivi infrasettimanali, e solo in alternativa il trattamento economico per lavoro straordinario.
E dunque secondo quanto deciso dal giudice, l’una non esclude l’altra, ma entrambi i benefici sono cumulabili : “l’indennità prevista dall’articolo 44 commi 3 e 12 del CCNL 1.9.1995 per il personale del comparto sanità, è cumulabile con il diritto riconosciuto al lavoratore dell’articolo 9 del CCNL 20.09.2001, di godere di riposo compensativo per il lavoro straordinario e di avere in alternativa riconosciuto alla maggiorazione prevista per il lavoro straordinario”.

Cosa prevede l’ultimo CCNL
La modalità di compensazione del servizio reso nel festivo infrasettimanale è prevista dall’Articolo 29 del CCNL 2016/2018, al comma 6, che recita:
6. L’attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo.
Secondo l’Orientamento Aran la nuova norma negoziale ha riprodotto la previgente disciplina contrattuale e, pertanto, per la relativa interpretazione, si rinvia ad un orientamento del 24/9/2011 SAN 131 pubblicato sul sito in base al quale la clausola contrattuale in questione consente al dipendente non turnista che ha prestato, in via eccezionale, la propria attività in giorno infrasettimanale festivo, la possibilità, a richiesta del lavoratore da effettuarsi entro trenta giorni, di fruire di un riposo compensativo o, in alternativa, della corresponsione del compenso per lavoro straordinario, con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo.

sentenza cassazione 1505 del 25 gennaio 20211505 del 25 gennaio 2021

Ric. Nursind Pe  alla ASL Pescara

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Congedo per figli con handicap: il limite dei 2 anni va riferito a ciascun figlio - La Corte di Cassazione 23.11.2020

Congedo per figli con handicap: il limite dei 2 anni va riferito a ciascun figlio - La Corte di Cassazione, in tema di diritto al congedo per figli portatori di handicap, previsto dall'articolo 42 del D.Lgs n. 151 del 2001, ha confermato, con la Sentenza n. 26605 del 23 novembre 2020, che il limite massimo di 2 anni per la fruizione del congedo durante il periodo lavorativo, valido anche nel caso in cui siano entrambi i genitori ad usufruire del congedo, va inteso per ciascun figlio che versi nella condizione di handicap. - (Corte di Cassazione - sezione Lavoro - sentenza n. 26605 del 23 novembre 2020)

Sentenza Cassazione       -----   legge 104 congedo 2 anni

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Rinuncia madre lavoratrice riposi giornalieri allattamento

ha risposto ad un quesito del Consiglio nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, in merito alla corretta interpretazione dell’art. 39, D.Lgs. n. 151/2001 afferente alla disciplina dei riposi giornalieri per la lavoratrice madre durante il primo anno di vita del bambino.

In particolare l’istante chiede se, nelle ipotesi in cui la lavoratrice madre non intenda usufruire, spontaneamente e per proprie esigenze, dei permessi già richiesti al datore di lavoro ex art. 39 di cui sopra, possa trovare o meno applicazione nei confronti di quest’ultimo la sanzione contemplata dall’art. 46 del medesimo decreto legislativo.

La risposta in sintesi del Ministero
Alla luce del summenzionato dettato normativo, si evince dunque che il diritto di fruire dei riposi in questione ha natura di diritto potestativo, inteso quest’ultimo quale situazione giuridica soggettiva consistente nell’attribuzione di un potere alla lavoratrice madre cui corrisponde dal lato del datore una posizione giuridica passiva di soggezione e non di obbligo; il datore deve, infatti, consentire alla madre la fruizione dei permessi qualora la stessa presenti esplicita richiesta.
Nello specifico, a differenza di quanto avviene nell’ipotesi di astensione obbligatoria per maternità, la lavoratrice madre può scegliere se esercitare o meno il proprio diritto, fruendo dei summenzionati riposi; nell’ipotesi in cui decida di esercitarlo e il datore di lavoro non le consenta il godimento dei periodi di riposo troverà applicazione la sanzione amministrativa pecuniaria stabilita dall’art. 46.
Diversamente, qualora la lavoratrice madre presenti una preventiva richiesta al datore di lavoro per il godimento dei permessi giornalieri e successivamente, in modo spontaneo e per proprie esigenze non usufruisca degli stessi per alcune giornate, non sembra ravvisabile la violazione dell’art. 39 e di conseguenza non potrà trovare applicazione la misura sanzionatoria ad essa collegata.
Resta ferma la possibilità, da parte degli organi di vigilanza, di effettuare eventuali verifiche in ordine alla spontaneità della rinuncia della lavoratrice circa il godimento dei permessi in questione. Al riguardo appare pertanto opportuno che la suddetta rinuncia sia giustificata da ragioni che rispondano in modo inequivocabile ad un interesse della lavoratrice (ad es. frequenza di un corso di formazione, impossibilità di rientrare in casa in ragione di uno sciopero dei mezzi pubblici ecc.).”.

scarica interpello       ----   DL  151   art 39DL  151   art 39

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Permessi 104 in caso di malattia ed altri permessi fruiti nello stesso mese. I giorni di malattia non incidono sui giorni di permesso ai sensi della Legge 104/92

I giorni di malattia non incidono sui giorni di permesso ai sensi della Legge 104/92 e tra un periodo di malattia e la successiva fruizione dei giorni di permesso legge 104/92, non è necessaria la ripresa dell'attività lavorativa.
La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con interpello n. 24 del 1 agosto 2012 , fornisce risposta al quesito posto dalla Federazione Italiana Servizi Pubblici Igiene Ambientale in merito al riproporzionamento dei giorni di permesso ai sensi della legge 104/92.

Interpello      ---     comunicato

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PIATTAFORMA CONTRATTUALE NURSIND 2018 - 2021

 

A fronte dei rischi, delle responsabilità e della formazione cresciuti esponenzialmente, NurSind presenta la propria proposta di rinnovo contrattuale

La proposta contrattuale messa a punto da NurSind, ha come focus centrale, il riconoscimento della figura dell’infermiere e dell’ostetrica.
Riconoscimento che passa attraverso la valorizzazione economica, un sistema di revisione di classificazione del personale e la tutela normativa.

Analisi delle proposte NurSind:

Valorizzazione economica
La valorizzazione professionale non può non passare attraverso un adeguamento salariale di rischi, responsabilità e formazione, cresciuti a dismisura nell’ultimo ventennio.
Perché vi sia un adeguamento economico, il primo intervento da fare è normativo.
NurSind propone di:
• Eliminare il vincolo dell’articolo 23 comma 2 del Dlgs 75/2017, che non permette l’aumento dei fondi con risorse pubbliche contrattuali (RIA_RAR)
• Aumentare sensibilmente l’indennità professionale specifica (ad oggi la più bassa tra quelle del comparto)
• Introduzione indennità rischio biologico per tutto il personale sanitario a diretto contatto con il malato h24
• Rimborso quota annuale tassa opi da parte dell’azienda
• Dare seguito al Patto per la salute 2019/21, destinando alla contrattazione inte-grativa risorse aggiuntiva nel limite del 2% del monte salari
• Adeguamento fondo art.81 del CCNL 2016/18 per il finanziamento delle pro-gressioni economiche sull’anzianità di servizio
• Prevedere la possibilità dell’acquisto di prestazioni, previsto dalla legge 1/2001, al fine di garantire un sistema flessibile nel caso di carenze di organico.
Sistema classificazione personale
La proposta NurSind verte principalmente sulla creazione di un’area separata di contrattazione per le professioni sanitarie, con una sub-area dedicata ad infermieri ed ostetriche, all’interno della quale chiedere:
• Valorizzazione anzianità di servizio
• Indennità di esclusività
• Libera professione con libertà di determinare il proprio onorario
• Maggiore remunerazione per disagio notturno, pronta disponibilità e passaggio di consegne
• Rivedere sistema incarichi funzionali in merito ai requisiti di conferimento
Tutela normativa
A livello normativo, gli aspetti, che NurSind chiede di rivedere sono:
• Mensa: garantire il diritto alla mensa o in sostituzione al buono pasto, a chi lavora più di 6 ore consecutive, al personale turnista, anche per il lavoro notturno
• Pronta disponibilità: eliminare la locuzione “di norma” relativamente al numero di reperibilità mensili. In caso di reperibilità attiva, il riposo consecutivo deve av-venire e riduzione del debito orario
• Permessi 104/92: prevedere la fruizione ad ore
• Permesse ex art 40 CCNL 2018: prevedere la fruizione a giornata
• Orario di lavoro: prevedere la riduzione a 34 ore settimanali, con maggior tempo a disposizione per il passaggio di consegna
• Riposo giornaliero: sempre garantito senza deroghe
• Straordinario: prevedere che sia legato al prolungamento dell’orario di lavoro e non alla giornata lavorativa in più. Non farvi ricorso in maniera routinaria per colmare le carenze di organico
• Periodo di prova: prevedere la possibilità per il dipendente di scegliere tra l’aspettativa ed il licenziamento, in caso di vincita di concorso in un’altra azienda
• Turni: prevedere che per contratto vi sia una data chiara per l’esposizione dei turni del mese successivo
• Fasce economiche: prevede che vengano mantenute in caso di vincita di con-corso
• Part-time: prevedere l’aumento di forme di contratto flessibile
• Aggiornamento: maggiore flessibilità nell’uso dei permessi.

Introduzione nuove norme:
• Prevedere la tutela dei dipendenti che subiscono aggressioni
• Prevedere, su richiesta del dipendente, l’esonero dal turno notturno, raggiunti i 55 anni di età
• Prevedere la tutela dei tempi vita-lavoro-famiglia del dipendente.

 SCARICA Piattaforma  CCNL

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Covid-19 Quarantena scolastica del figlio, congedo senza limiti di durata

Il congedo dei genitori di under 14 che vengono posti in quarantena per contatto con un positivo al Covid-19 in ambito scolastico può essere fruito per tutto il periodo di isolamento disposto dall’autorità sanitaria, anche se lo stesso viene prorogato. Inoltre può essere “replicato” in caso di ulteriori quarantene disposte per lo stesso o altri figli, purché tra il 9 settembre e il 31 dicembre di quest’anno.


Con la circolare 115/2020, l’Inps ha fornito le istruzioni applicative del congedo introdotto dall’articolo 5 del Dl 111/2020, riservato ai lavoratori dipendenti con figli under 14 che vengono posti in quarantena «a seguito di contatto verificatosi all’interno del plesso scolastico». È una situazione che hanno già sperimentato centinaia di famiglie in queste settimane: il figlio/a è entrato in contatto a scuola con un positivo. Da qui l’isolamento fiduciario e la possibilità di fruire del congedo in subordine allo smart working.


La circolare conferma che l’astensione dal lavoro scatta solo per contagio scolastico, lasciando quindi scoperti eventuali quarantene fiduciarie per contatti stretti verificatisi in altri ambiti. In quanto destinato ai lavoratori dipendenti, Inps precisa che sono esclusi ovviamente gli autonomi e anche gli iscritti alla gestione separata, tra cui i collaboratori. Per quanto riguarda i lavoratori del settore pubblico, modalità di fruizione, indennità e domande sono gestite dalle relative amministrazioni di appartenenza.


I dipendenti del settore privato, invece, devono inviare la richiesta all’Inps, anche con effetto retroattivo dal 9 settembre, indicando gli estremi del provvedimento di quarantena (se non ancora in possesso, si hanno 30 giorni per comunicarli). Le giornate chieste ma non fruite possono essere annullate, opzione utile dato che l’assenza dal lavoro è indennizzata solo al 50%, importo che si applica peraltro solo alle giornate lavorative all’interno della quarantena (quindi i riposi sono esclusi).
Le domande in regola con i requisiti saranno accolte fino a esaurimento dei 50 milioni di euro disponibili a copertura dell’indennità, dopo di che l’istituto di previdenza bloccherà le richieste.


Il congedo può essere fruito solo da uno dei due genitori alla volta e, in ogni caso, da chi all’anagrafe risulta risiedere nella stessa abitazione con il figlio, non rilevando le situazioni di fatto. Se i due genitori sono conviventi, non è compatibile con lo smart working, concesso per qualunque motivo a uno dei due genitori, mentre può essere usato se l’altro è malato o in congedo di maternità per un figlio diverso, oppure se in ferie, in aspettativa non retribuita, in permesso legge 104/1992, o se con handicap grave, invalido al 100% o titolare di pensione di inabilità.
La circolare contiene inoltre le indicazioni per la gestione dei congedi da parte dei datori di lavoro.

Circolare 116-2020

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ECM. A infermieri e medici 50 crediti si considerano acquisiti per il 2020

La disposizione inserita nel maxiemendamento al disegno di legge di conversione del cosiddetto “Decreto Scuola”, approvato ieri dal Senato, con l’emendamento 6.7 (testo 4), recepito nel maxiemendamento interamente sostitutivo del testo, prevede l'introduzione di una norma transitoria in materia di Educazione Continua in Medicina, che riconosce, per il 2020, come maturati i 50 crediti da acquisire, per il medesimo anno, qualora i soggetti abbiano continuato a svolgere la propria attività professionale durante l'emergenza epidemiologica da Covid-19.

La norma fa riferimento ai medici, odontoiatri, infermieri e farmacisti che siano dipendenti delle aziende ospedaliere, delle università, delle aziende sanitarie locali, delle strutture sanitarie private accreditate o che siano liberi professionisti.
A rimanere fuori le ostetriche, i Tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche della riabilitazione e della prevenzione.
Tale formazione costituisce requisito indispensabile per svolgere attività professionale, come disposto dall’articolo 16-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, così come modificato dal DLgs 229/1999 e dalla Legge 24 dicembre 2007, n. 244

NOTA  FNOPI

 

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RICHIESTA INDENNITA' MALATTIE INFETTIVE PER INFERMIERI E OSS IMPEGNATI NELL'ASSISTENZA PAZIENTI COVID 19

Alla luce della riorganizzazione delle UU.OO. per l’emergenza Covid a tutte le UU.OO. che ospiteranno pazienti Covid Intensive).
Per questo motivo si ritiene opportuno provvedere all’indennità contrattuale di malattie infettive prevista dal CCNL, al personale infermieristico e OSS impegnato in tale perimetro COVID-19.

richiesta nursind pescara  16.03.2020    --    richiesta nursind abruzzo  30-03-2020

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Infermieri. Da Angeli a Eroi passando per Untori ed infine Martiri

 

 

Di Antonio Argentini, segretario territoriale NurSind Pescara

La scrivente O.S. NurSind in prima linea nella lotta contro il COVID 19 con i suoi Associati è convinta che ciascuno di noi stia mettendo in atto ogni sforzo professionale e fisico per arginare la diffusione della pandemia.
Tuttavia, la stessa ha già̀ messo in crisi molte regioni del Nord Italia dove le strutture vantano un’organizzazione sotto molti aspetti più efficiente della nostra e con risorse umane più cospicue.
Il personale Infermieristico, Medico e Tecnico, oggi è impegnato senza esitazioni al fine di garantire la salute collettiva, rischiando in prima persona la propria salute. Nondimeno lo stesso personale, se infettato, potrebbe diventare veicolo di contagio plurimo, che oltre ad essere disastroso per la collettività, paleserebbe l’impossibilità di garantire un adeguato turnover per il personale che presta servizio nelle 24 ore. Osserviamo che da tempo qualcuno si è accorto di noi, infatti, dalla politica, alle aziende, ecc..., ci definiscono “ANGELI”, “EROI”, ciascuno di noi continua a ripetersi, “ALLORA ESISTIAMO”!
Però più̀ passa il tempo e più̀ ci convinciamo che per l’ennesima volta ci stanno prendendo in giro.
Infatti, la realtà̀ è ben diversa, siamo stati mandati al fronte senza armi (DPI), per poter combattere e tentare di vincere e salvare le vite di altri, ma anche per proteggere le nostre.
Non abbiamo più diritti, né noi, ma neanche i nostri cari che stanno vivendo la stessa nostra sofferenza.
Quella sofferenza che viviamo tutti i giorni insieme ai nostri pazienti che hanno bisogno oltre alle cure anche di quella carezza che non possono avere dai loro familiari.
Oggi osserviamo, purtroppo, che tante persone al di fuori dell’ambiente sanitario ci evitano, quindi un’altra domanda inizia a tormentarci, ma forse da “ANGELI ed EROI” siamo stati trasformati in “UNTORI”?
Infatti, molti colleghi non trovano la disponibilità̀ delle baby sitter per i figli, in quanto siamo considerati degli untori del Covid 19, forse la soluzione è quella di sacrificare anche i nostri figli portandoli nel luogo di lavoro quando siamo in servizio, oppure lasciandoli a casa da soli in balia di sé stessi?
È ora di smetterla di prenderci in giro, non siamo né EROI né ANGELI, né, tantomeno, degli UNTORI, siamo dei professionisti che svolgono il loro lavoro con dedizione e professionalità.
Accogliamo con riconoscenza i ringraziamenti dei nostri malati e dei cittadini ma non vogliamo diventare dei “MARTIRI”, la speranza è che quando tutto sarà finito Vi ricordiate di noi, “RISPETTANDOCI”.
Un messaggio particolare lo rivolgiamo ai decisori politici, da loro ci attendiamo di essere considerati “PROFESSIONISTI” e trattati con il dovuto riguardo, come riconosciuto ad altri professionisti sanitari.

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Coronavirus. Mascherine e DPI. Ecco le nuove indicazioni dell’Iss: “Per operatori a contatto con pazienti Covid consigliate le FFP2, sia in ospedale che in ambulatorio e in alcuni casi anche per assistenza a domicilio”

Non più solo nei processi a rischio di generazione aerosol. Il ricorso a mascherine con filtrante FFP2, dove disponibili, viene ora consigliato anche per le aree di degenza, per gli ambulatori e per l'assistenza a domicilio in presenza di diversi pazienti positivi a Covid-19, oltre che per le ambulanze con rianimatore.
Nella nuova tabella, a differenza delle precedenti indicazioni, per quanto riguarda sia le aree di degenza che gli ambulatori ospedalieri e del territorio, ora per l'assistenza diretta a pazienti affetti da Covid-19 viene consigliato l'utilizzo non solo delle mascherine chirurgiche ma anche di quelle ffp2 in contesti assistenziali dove vengono concentrati numerosi pazienti positivi.

Per l'assistenza a domicilio, si continua a consigliare l'utilizzo della mascherina chirurgica. Ma ora, a differenza di quanto riportato in precedenza, l'Iss consiglia di prendere in considerazione anche l'utilizzo di ffp2, se disponibili, in contesti assistenziali omologabili a quelli ospedalieri, quali strutture residenziali ad alta intensità assistenziale, hospice, ospedali di comunità, e altri contesti domiciliari dove siano concentrati pazienti con Covid-19.

Anche per le ambulanze ora si consiglia il ricorso alle ffp2 in caso di rischio aumentato per intensità e durata o autombulanza con rianimatore.

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Vogliamo lavorare senza lasciarci la pelle, non vogliamo essere Eroi. Il racconto di un’Infermiera

https://www.infermieristicamente.it/articolo/11735/vogliamo-lavorare-senza-lasciarci-la-pelle,-non-vogliamo-essere-eroi-il-racconto-di-un-infermiera-

Gli infermieri non vogliono parole, né canti sul balcone, né striscioni alle uscite dell'ospedale, se poi dobbiamo entrare al LAVORO, perché di LAVORO si tratta, SPERANDO che vada tutto bene, che ci siano farmaci e presidi, che ci sia rispetto e collaborazione, che ci sia quello che dovrebbe esserci sempre all'interno di una struttura sanitaria! SEMPRE!                                       

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CORONAVIRUS - COVID 19

   

MODULO AUTOCERTIFICAZIONE 26.03.2020

Documento ISS 28.03.2020     -        Decreto 10-4-2020

Cos'è
Cosa sono i Coronavirus?
I coronavirus sono virus a RNA che, nell'essere umano, causano per lo più infezioni respiratorie lievi e limitate alle vie aeree superiori (tratto naso-faringeo, seni paranasali e gola), e solo in rare circostanze infezioni respiratorie gravi ed estese alle vie aeree inferiori (bronchi e polmoni).
Assieme ai rhinovirus, ai virus influenzali e ai virus parainfluenzali, i coronavirus rientrano tra i principali agenti scatenanti il raffreddore.
Origine dei Coronavirus
I coronavirus sono virus che normalmente circolano tra gli animali.
Alcuni di loro, tuttavia, hanno la capacità di infettare anche l'essere umano, il che li rende naturalmente oggetto di studi scientifici.
Le infezioni risultanti da virus capaci di trasmettersi dagli animali all'essere umano sono meglio conosciute come zoonosi.
Perché si chiamano Coronavirus?
I coronavirus devono il loro nome al fatto che, al microscopio elettronico, si presentano come una sorta di bulbo frangiato, che ricorda molto una corona regale o la corona solare.
A costituire la frangia che circonda il bulbo – che è l'elemento virale entro cui risiede il genoma a RNA – sono i peplomeri, strutture proteiche necessarie al tropismo (cioè al movimento) dell'agente infettivo.
Il termine "coronavirus" è frutto dell'unione della parola latina "corona" – che in italiano vuol dire "corona" o "alone" – e della parola virus.

ELENCO LETTERE  SINDACALI

LETTERA  1   ----    LETTERA  2     ----    LETTERA  3    ----    LETTERA  4   ----   LETTERA  5  ----  LETTERA   6  

LETTERA  7   ----   LETTERA  8    -----    LETTERA  9    -----    LETTERA  10   ---  LETTERA  11  ---  LETTERA  12   

LETTERA 13    ----  LETTERA  14  ----   LETTERA  15    ----   LETTERA  16     ----  LETTERA  17    ---  LETTERA  18   ---   LETTERA  19

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COVID 19

Cos'è
Cosa sono i Coronavirus?
I coronavirus sono virus a RNA che, nell'essere umano, causano per lo più infezioni respiratorie lievi e limitate alle vie aeree superiori (tratto naso-faringeo, seni paranasali e gola), e solo in rare circostanze infezioni respiratorie gravi ed estese alle vie aeree inferiori (bronchi e polmoni).
Assieme ai rhinovirus, ai virus influenzali e ai virus parainfluenzali, i coronavirus rientrano tra i principali agenti scatenanti il raffreddore.
Origine dei Coronavirus
I coronavirus sono virus che normalmente circolano tra gli animali.
Alcuni di loro, tuttavia, hanno la capacità di infettare anche l'essere umano, il che li rende naturalmente oggetto di studi scientifici.
Le infezioni risultanti da virus capaci di trasmettersi dagli animali all'essere umano sono meglio conosciute come zoonosi.
Perché si chiamano Coronavirus?
I coronavirus devono il loro nome al fatto che, al microscopio elettronico, si presentano come una sorta di bulbo frangiato, che ricorda molto una corona regale o la corona solare.
A costituire la frangia che circonda il bulbo – che è l'elemento virale entro cui risiede il genoma a RNA – sono i peplomeri, strutture proteiche necessarie al tropismo (cioè al movimento) dell'agente infettivo.
Il termine "coronavirus" è frutto dell'unione della parola latina "corona" – che in italiano vuol dire "corona" o "alone" – e della parola virus.

ELENCO LETTERE  SINDACALI

LETTERA  1   ------    LETTERA  2     ------    LETTERA  3     ------    LETTERA  4   ------     LETTERA  5    ------      LETTERA   6  

LETTERA  7    ------   LETTERA  8    -------    LETTERA  9     -------    LETTERA  10   -------    LETTERA  11   

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Ecm le novità deliberate: Triennio 2014-2016 e Triennio 2017 - 2019 : il recupero dei crediti mancanti sarà consentito fino al 31 dicembre 2020 ed il conseguente spostamento si potrà effettuare sul CoGeAPS a cura de professionista; Triennio 2020 - 2022:

Le novità emerse dalla seduta, oltre alla suddetta per il triennio successivo a questo che si concluderà il 31 dicembre 2019, sono:
• la costituzione di un Gruppo di lavoro per la revisione e la valorizzazione del si-stema della formazione continua nel settore salute. Per la Fnomceo, faranno parte della squadra che scriverà le regole dell’aggiornamento per i prossimi anni il Segretario, Roberto Monaco, il Coordinatore dell’Area Strategica Formazio-ne, Roberto Stella e il Componente della Commissione nazionale Albo Odontoia-tri, Alessandro Nisio.
• acquisizione dei crediti formativi relativi al triennio 2017/2019 sino al 31 dicembre 2020.
• inserimento della formazione sull’utilizzo della cannabis terapeutica nella gestione del dolore tra le tematiche di interesse nazionale, con relativo bonus di crediti
• accreditamento dei percorsi multidisciplinari di sperimentazione clinica dei medi-cinali, nei quali sia data rilevanza alla medicina di genere e all’età pediatrica.
Dopo le importanti decisioni assunte dalla Commissione nazionale per la formazione continua nella sua riunione dello scorso 18 dicembre.

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Manovra. La legge Madia sui precari si applicherà anche in sanità. Speranza: “Nostro emendamento depositato oggi in Commissione” 7.12.19

   Tratto da quotidianosanita.it

Testo emendamento Dopo l’articolo 55 aggiungere il seguente:

Art.55 bis
(Disposizioni in materia di precariato del Servizio sanitario nazionale)
1. All’articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e s.m., dopo il comma 11, è inserito il seguente:
“11-bis. Allo scopo di fronteggiare la grave carenza di personale e superare il precariato, nonché per garantire la continuità nell’erogazione dei livelli essenziali di assistenza, per il personale medico, tecnico-professionale e infermieristico, dirigenziale e non del Servizio sanitario nazionale, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano fino al 31 dicembre 2022. Ai fini del presente comma il termine di cui al requisito del comma 1, lettera c) e del comma 2, lettera b) è stabilito alla data del 30 giugno 2019.”.

Questo quanto prevedono i commi 1 e 2 dell'articolo 20 della legge 75/2017, che si applicheranno fino al 31 dicembre 2022. Nel testo si disponeva che le amministrazioni, al fine di superare il precariato, ridurre il ricorso ai contratti a termine e valorizzare la professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, potevano assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale che possegga tutti i seguenti requisiti:
a) risulti in servizio successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015 con contratti a tempo determinato presso l'amministrazione che procede all'assunzione;
b) sia stato reclutato a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte, con procedure concorsuali anche espletate presso amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede all'assunzione;
c) abbia maturato, al 30 giugno 2019 (modifica introdotta dall'emendamento), alle dipendenze dell'amministrazione che procede all'assunzione almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni.

Inoltre, si disponeva che le amministrazioni, potessero bandire, in coerenza con un piano triennale dei fabbisogni, procedure concorsuali riservate, in misura non superiore al 50% dei posti disponibili, al personale non dirigenziale in possesso di tutti i seguenti requisiti:
a) risulti titolare, successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015, di un contratto di lavoro flessibile presso l'amministrazione che bandisce il concorso;
b) abbia maturato, alla data del 30 giugno 2019 (modifica introdotta dall'emendamento), almeno tre anni di contratto, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso l'amministrazione che bandisce il concorso.

L’emendamento, si spiega nella relazione tecnica, non determina maggiori oneri a carico della finanza pubblica “in quanto si inserisce nell'ambito delle disposizioni previste dall'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e successive modificazioni, introdotte al fine di superare il precariato e ridurre, quindi, il ricorso a contratti a termine o forme di lavoro flessibile”.

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RIDUZIONE PAGAMENTO INCENTIVI (PERFORMANCE) PER L’ANNO 2018 Lavoratori Comparto ASL Pescara RIDUZIONE PAGAMENTO INCENTIVI (PERFORMANCE) PER L’ANNO 2018

   

La scrivente O.S comunica che c’è stata la riduzione drastica delle somme per il pagamento degli incentivi riguardante il 2018, il tutto dovuto al rinnovo del Contratto Nazionale avvenuto il 21.05.18.
Infatti il Sindacato Nursind è stato l’unico a non averlo firmato in quanto sapeva che cosa ci aspettava e lo ha ritenuto inaccettabile, gli unici sindacati che lo hanno firmato a spregio dei lavoratori sono la CGIL – CISL – UIL – FSI – FIALS – NURSING UP.

Tutto questo ha portato ad una riduzione del fondo per il pagamento degli incentivi 2018 di circa 900.000,00 € (Novecentomila), con una riduzione procapite che si aggira fra il 30% e il 50%.

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CONCORSO INFERMIERI ASL CHIETI E AVVISO PUBBLICO ASL PESCARA

 

ASL 2 Lanciano-Vasto-Chieti scadenza 3 giugno 2019

CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI 30 POSTI DI COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO INFERMIERE

In esecuzione della delibera n. 1524 del 21.12.2018 d indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 30 posti di CPS.- Infermiere (cat. D livello economico D).

Con la partecipazione al concorso è implicita da parte dei candidati l’accettazione, senza riserve, delle condizioni del presente bando e di tutte le disposizioni che disciplinano e disciplineranno lo stato giuridico ed economico dei dipendenti della A.S.L. 02 Lanciano-Vasto-Chieti.

Modalità di iscrizione al concorso La modalità di iscrizione on-line è l’unica consentita ed è da intendersi tassativa. Non sono ammesse altre modalità di produzione o invio della domanda di partecipazione al concorso, a pena di esclusione.

Per l’iscrizione è necessario essere in possesso di indirizzo di posta elettronica certificata, codice fiscale ed estremi del versamento del contributo di partecipazione al concorso (10 euro).

 I candidati che intendono partecipare al concorso devono completare l’invio della domanda di partecipazione, utilizzando esclusivamente la procedura on-line attiva sul link presente nel sito istituzionale

https://asl2abruzzo.meritoconcorsi.it/

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ASL  PESCARA  AVVISO PUBBLICO INFERMIERI A TEMPO DETERMINATO               SCADENZA 23.05.19

BANDO      ------     DOMANDA

 

 

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SENTENZA PER IL DIRITTO ALLA MOBILITA'

Il giudice del tribunale bolognese Emma Cosentino ha ordinato all'Azienda Ospedaliera Universitaria di Bologna - Policlinico "Sant'Orsola Malpighi" ed all'Azienda Ospedaliera Universitaria "Federico II" di Napoli di voler procedere immediatamente e comunque non oltre il termine du 10 giorni dalla comunicazione del provvedimenti della Sezione Lavoro del Tribunale Ordinario di Bologna al trasferimento delle ricorrenti presso l'Azienda partenopea. Due aziende sanitarie vengono condannate per non essersi accordate sui tempi di trasferimento di due Infermieri.

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Reddito di cittadinanza e Quota 100

Reddito e pensione di cittadinanza e Quota 100 sono due misure contenute nel decreto legge approvato dal Consiglio dei Ministri del 17 gennaio 2019, Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni.
Reddito di cittadinanza (Rdc)
Il Reddito di cittadinanza è una misura di inserimento o reinserimento nel mondo del lavoro e di contrasto alla povertà, alla diseguaglianza e all’esclusione sociale, volta a favorire la promozione delle condizioni che rendono effettivo il diritto al lavoro e alla formazione. Il Rdc assume la denominazione di Pensione di cittadinanza per i nuclei familiari composti esclusivamente da uno o più componenti di età pari o superiore a 67 anni, adeguata agli incrementi della speranza di vita.
Quota 100
Il decreto introduce il diritto alla pensione anticipata, senza alcuna penalizzazione, al raggiungimento di un’età anagrafica di almeno 62 anni e di un’anzianità contributiva minima di 38 anni.
Il ritiro dal lavoro sarà possibile, in prima applicazione, dal primo aprile 2019 per i lavoratori privati che abbiano raggiunto i requisiti indicati entro il 31 dicembre 2018 e dal primo agosto 2019 per i lavoratori pubblici che li abbiano maturati all’entrata in vigore del decreto. Inoltre, potranno andare in pensione dal prossimo primo settembre (inizio dell’anno scolastico) i lavoratori della scuola.

diapositive        -------   DL 4 del 2019       -------     Sintesi   

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Legge 151-2001. Sentenza storica. E’ Anticostituzionale il requisito delle convivenza preesistente al fine della concessione del congedo biennale per assistere il disabile.(Sentenza C.C. 7.12.18)

“È anticostituzionale ai fini dell’ottenimento del congedo straordinario retribuito per assistere il disabile, chiedere al dipendente la convivenza preesistente con il disabile stesso”.
È una decisione storica quella della Corte Costituzionale, che con la sentenza n 232 del 7 dicembre 2018, sancisce un principio che aprirà la strada a decine di ricorsi.
L’agente penitenziario chiedeva di beneficiare del congedo straordinario retribuito per l’assistenza al padre malato.
Il Ministero della giustizia, dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, del quale era dipendente dopo avere riscontrato che il lavoratore e il genitore da assistere non convivevano, rigettava l’istanza. Il ricorrente impugnava tale diniego con ricorso cautelare.

In merito alla questione il T.A.R. Lombardia solleva la questione di illegittimità costituzionale dell’art. 42 comma 5 del d.lgs. n. 151/2001 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di sostegno della maternità e della paternità a norma dell’art. 15 L. 8 marzo 2000 n. 53) nella parte in cui richiede, ai fini dell’ottenimento del congedo straordinario retribuito per l’assistenza di un genitore malato, la preesistente convivenza dei figli con il soggetto da assistere.

Le ragioni della Corte Costituzionale
“Il diritto del disabile di «ricevere assistenza nell’ambito della sua comunità di vita» (sentenza n. 213 del 2016, punto 3.4. del Considerato in diritto), inscindibilmente connesso con il diritto alla salute e a una integrazione effettiva, rappresenta il fulcro delle tutele apprestate dal legislatore e finalizzate a rimuovere gli ostacoli suscettibili di impedire il pieno sviluppo della persona umana.
Nella disciplina di sostegno alle famiglie che si prendono cura del disabile convergono non soltanto i valori della solidarietà familiare, ma anche «un complesso di valori che attingono ai fondamentali motivi ispiratori del disegno costituzionale» e impongono l’interrelazione e l’integrazione «tra i precetti in cui quei valori trovano espressione e tutela» (sentenza n. 215 del 1987, punto 6. del Considerato in diritto).”
Chiarito ciò la Corte prosegue: “Il requisito della convivenza ex ante, inteso come criterio prioritario per l’identificazione dei beneficiari del congedo, si rivela idoneo a garantire, in linea tendenziale, il miglior interesse del disabile. Tale presupposto, tuttavia, non può assurgere a criterio indefettibile ed esclusivo, così da precludere al figlio, che intende convivere ex post, di adempiere in via sussidiaria e residuale i doveri di cura e di assistenza, anche quando nessun altro familiare convivente, pur di grado più lontano, possa farsene carico. Tale preclusione, in contrasto con gli artt. 2, 3, 29 e 32 Cost., sacrifica in maniera irragionevole e sproporzionata l’effettività dell’assistenza e dell’integrazione del disabile nell’ambito della famiglia, tutelata dal legislatore mediante una disciplina ispirata a presupposti rigorosi e contraddistinta da obblighi stringenti.“ Viene pertanto dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 42, comma 5, del d.lgs. n. 151 del 2001, nella parte in cui non annovera tra i beneficiari del congedo straordinario ivi previsto, e alle condizioni stabilite dalla legge, il figlio che, al momento della presentazione della richiesta, ancora non conviva con il genitore in situazione di disabilità grave, ma che tale convivenza successivamente instauri, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente, del padre e della madre, anche adottivi, dei figli conviventi, dei fratelli e delle sorelle conviventi, dei parenti o affini entro il terzo grado conviventi, legittimati a richiedere il beneficio in via prioritaria secondo l’ordine determinato dalla legge.

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TFR dipendenti pubblici: pronuncia della Corte Costituzionale Corte Costituzionale, sentenza n. 213 del 22 novembre 2018

 

Per la Corte Costituzionale la trattenuta in questione è legittima. La decurtazione della retribuzione lorda ai fini fiscali si prefiggerebbe di evitare disparità di trattamento tra lavoratori in regime di TFS e lavoratori in regime di TFR. Peraltro, il regime TFR si rivelerebbe più vantaggioso rispetto al regime TFS. Il Tfr, infatti, si incrementerebbe con un tasso superiore all’inflazione e la decurtazione della retribuzione lorda sarebbe poi recuperata in aumento ai fini previdenziali.
Dunque, la decurtazione della retribuzione non si atteggerebbe come un contributo previdenziale obbligatorio, ma sarebbe l’unico strumento atto a evitare un indebito vantaggio per il personale in regime di TFR. Ciò garantirebbe il principio dell’invarianza della retribuzione, riconducendo a eguaglianza i regimi retributivi e contributivi e scongiurando nuovi oneri a carico del bilancio statale.
Difatti, senza la decurtazione si determinerebbe un aumento della retribuzione lorda ai fini fiscali e, in pari tempo, della retribuzione netta. Ciò produrrebbe una disparità di trattamento economico fra dipendenti aventi la stessa retribuzione complessiva, in contrasto con il principio di parità di trattamento contrattuale e retributivo dei lavoratori delle P.A. che svolgano eguali mansioni.
La decurtazione, tra l’altro, sarebbe recuperata in virtù di un incremento figurativo ai fini previdenziali e del calcolo del Tfr, meccanismo correttivo finalizzato a evitare pregiudizi ai dipendenti in regime di TFR.
In definitiva, è legittimo per la Corte Costituzionale trattenere ai dipendenti della P.A. il 2,5% dell’80% della retribuzione. La posizione della Corte, inoltre, non è neanche in violazione con il diritto a una retribuzione sufficiente e proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro prestato (art. 36 Cost.).
Corte Costituzionale, sentenza n. 213 del 22 novembre 2018

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