Vogliamo lavorare senza lasciarci la pelle, non vogliamo essere Eroi. Il racconto di un’Infermiera

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Gli infermieri non vogliono parole, né canti sul balcone, né striscioni alle uscite dell'ospedale, se poi dobbiamo entrare al LAVORO, perché di LAVORO si tratta, SPERANDO che vada tutto bene, che ci siano farmaci e presidi, che ci sia rispetto e collaborazione, che ci sia quello che dovrebbe esserci sempre all'interno di una struttura sanitaria! SEMPRE!                                       

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CORONAVIRUS - COVID 19

   

MODULO AUTOCERTIFICAZIONE 26.03.2020

Documento ISS 28.03.2020     -        Decreto 10-4-2020

Cos'è
Cosa sono i Coronavirus?
I coronavirus sono virus a RNA che, nell'essere umano, causano per lo più infezioni respiratorie lievi e limitate alle vie aeree superiori (tratto naso-faringeo, seni paranasali e gola), e solo in rare circostanze infezioni respiratorie gravi ed estese alle vie aeree inferiori (bronchi e polmoni).
Assieme ai rhinovirus, ai virus influenzali e ai virus parainfluenzali, i coronavirus rientrano tra i principali agenti scatenanti il raffreddore.
Origine dei Coronavirus
I coronavirus sono virus che normalmente circolano tra gli animali.
Alcuni di loro, tuttavia, hanno la capacità di infettare anche l'essere umano, il che li rende naturalmente oggetto di studi scientifici.
Le infezioni risultanti da virus capaci di trasmettersi dagli animali all'essere umano sono meglio conosciute come zoonosi.
Perché si chiamano Coronavirus?
I coronavirus devono il loro nome al fatto che, al microscopio elettronico, si presentano come una sorta di bulbo frangiato, che ricorda molto una corona regale o la corona solare.
A costituire la frangia che circonda il bulbo – che è l'elemento virale entro cui risiede il genoma a RNA – sono i peplomeri, strutture proteiche necessarie al tropismo (cioè al movimento) dell'agente infettivo.
Il termine "coronavirus" è frutto dell'unione della parola latina "corona" – che in italiano vuol dire "corona" o "alone" – e della parola virus.

ELENCO LETTERE  SINDACALI

LETTERA  1   ----    LETTERA  2     ----    LETTERA  3    ----    LETTERA  4   ----   LETTERA  5  ----  LETTERA   6  

LETTERA  7   ----   LETTERA  8    -----    LETTERA  9    -----    LETTERA  10   ---  LETTERA  11  ---  LETTERA  12   

LETTERA 13    ----  LETTERA  14  ----   LETTERA  15    ----   LETTERA  16     ----  LETTERA  17    ---  LETTERA  18   ---   LETTERA  19

Ecm le novità deliberate: Triennio 2014-2016 e Triennio 2017 - 2019 : il recupero dei crediti mancanti sarà consentito fino al 31 dicembre 2020 ed il conseguente spostamento si potrà effettuare sul CoGeAPS a cura de professionista; Triennio 2020 - 2022:

Le novità emerse dalla seduta, oltre alla suddetta per il triennio successivo a questo che si concluderà il 31 dicembre 2019, sono:
• la costituzione di un Gruppo di lavoro per la revisione e la valorizzazione del si-stema della formazione continua nel settore salute. Per la Fnomceo, faranno parte della squadra che scriverà le regole dell’aggiornamento per i prossimi anni il Segretario, Roberto Monaco, il Coordinatore dell’Area Strategica Formazio-ne, Roberto Stella e il Componente della Commissione nazionale Albo Odontoia-tri, Alessandro Nisio.
• acquisizione dei crediti formativi relativi al triennio 2017/2019 sino al 31 dicembre 2020.
• inserimento della formazione sull’utilizzo della cannabis terapeutica nella gestione del dolore tra le tematiche di interesse nazionale, con relativo bonus di crediti
• accreditamento dei percorsi multidisciplinari di sperimentazione clinica dei medi-cinali, nei quali sia data rilevanza alla medicina di genere e all’età pediatrica.
Dopo le importanti decisioni assunte dalla Commissione nazionale per la formazione continua nella sua riunione dello scorso 18 dicembre.

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Manovra. La legge Madia sui precari si applicherà anche in sanità. Speranza: “Nostro emendamento depositato oggi in Commissione” 7.12.19

   Tratto da quotidianosanita.it

Testo emendamento Dopo l’articolo 55 aggiungere il seguente:

Art.55 bis
(Disposizioni in materia di precariato del Servizio sanitario nazionale)
1. All’articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e s.m., dopo il comma 11, è inserito il seguente:
“11-bis. Allo scopo di fronteggiare la grave carenza di personale e superare il precariato, nonché per garantire la continuità nell’erogazione dei livelli essenziali di assistenza, per il personale medico, tecnico-professionale e infermieristico, dirigenziale e non del Servizio sanitario nazionale, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano fino al 31 dicembre 2022. Ai fini del presente comma il termine di cui al requisito del comma 1, lettera c) e del comma 2, lettera b) è stabilito alla data del 30 giugno 2019.”.

Questo quanto prevedono i commi 1 e 2 dell'articolo 20 della legge 75/2017, che si applicheranno fino al 31 dicembre 2022. Nel testo si disponeva che le amministrazioni, al fine di superare il precariato, ridurre il ricorso ai contratti a termine e valorizzare la professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, potevano assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale che possegga tutti i seguenti requisiti:
a) risulti in servizio successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015 con contratti a tempo determinato presso l'amministrazione che procede all'assunzione;
b) sia stato reclutato a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte, con procedure concorsuali anche espletate presso amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede all'assunzione;
c) abbia maturato, al 30 giugno 2019 (modifica introdotta dall'emendamento), alle dipendenze dell'amministrazione che procede all'assunzione almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni.

Inoltre, si disponeva che le amministrazioni, potessero bandire, in coerenza con un piano triennale dei fabbisogni, procedure concorsuali riservate, in misura non superiore al 50% dei posti disponibili, al personale non dirigenziale in possesso di tutti i seguenti requisiti:
a) risulti titolare, successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015, di un contratto di lavoro flessibile presso l'amministrazione che bandisce il concorso;
b) abbia maturato, alla data del 30 giugno 2019 (modifica introdotta dall'emendamento), almeno tre anni di contratto, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso l'amministrazione che bandisce il concorso.

L’emendamento, si spiega nella relazione tecnica, non determina maggiori oneri a carico della finanza pubblica “in quanto si inserisce nell'ambito delle disposizioni previste dall'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e successive modificazioni, introdotte al fine di superare il precariato e ridurre, quindi, il ricorso a contratti a termine o forme di lavoro flessibile”.

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