Ripartizioni Fondi Sanità 2010

Ripartizioni Fondi Sanità 2010
Intesa ai sensi dell'art.115, comma 1, lett.a) del decreto legislativo31 marzo 1998 , n. 112 sulla proposta del Ministro della salute di deliberazione del CIPE concernente il riparto tra le Regioni delle disponibilità finanziarie per il Servizio sanitario nazionale per l'anno 2010.

Indennità di Vacanza Contrattuale

Da Aprile sarà corrisposta l’Indennità di Vacanza Contrattuale
In adempimento dell’articolo 2, comma 35, della legge n. 203/2008 - legge finanziaria 2009 e analoghe disposizioni previste dal decreto legislativo n. 150/2009 (art. 47 bis DLSG 165/2001, c. 2: In ogni caso a decorrere dal mese di aprile dell'anno successivo alla scadenza del contratto collettivo nazionale di lavoro, qualora lo stesso non sia ancora stato rinnovato e non sia stata disposta l'erogazione di cui al comma 1, è riconosciuta ai dipendenti dei rispettivi comparti di contrattazione, nella misura e con le modalità stabilite dai contratti nazionali, e comunque entro i limiti previsti dalla legge finanziaria in sede di definizione delle risorse contrattuali, una copertura economica che costituisce un'anticipazione dei benefici complessivi che saranno attribuiti all'atto del rinnovo contrattuale) ...

Riforma Brunetta Sintesi

Riforma Brunetta sintesi

Il D.L. 150/2009 di attuazione della leggen.15 del 2009in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza della P.A., entrato in vigore il 15 novembre '09, si propone di migliorare l'organizzazione attraverso il merito, la selettività, la concorsualità, l'autonomia dirigenziale, l'efficienza, stabilire gli ambiti riservati alla legge e alla contrattazione sindacale. Sostanzailmente tratta quattro importanti temi che in gran parte troveranno delle specifiche per il comparto sanitario attraverso accordi tra Stato e Regioni ed anche tra Regioni e Regioni.

Circolare di Brunetta sulle sanzioni

Circolare di Brunetta sulle sanzioni, penali e non, per i falsi certificati il medico rischia se non visita il paziente
di Francesco Cerisano
Imedici cadranno sotto la scure del ministro Brunetta se rilasceranno certificati ai pubblici dipendenti senza averli opportunamente visitati. Come richiesto, invece, dalla buona pratica medica che impone di trarre i dati clinici dalla visita del paziente. Con la circolare n. 5/2010 firmata il 28 aprile il ministro della funzione pubblica ha dettato i chiarimenti sulla stretta introdotta dalla riforma che prende il suo nome. Visto che molte sono state le richieste di delucidazioni giunte al dicastero dalla categoria. La nota ripercorre le diverse fattispecie di responsabilità (penale e non) previste dall'art. 55 quinquies del Testo unico sul pubblico impiego (modificato dal dlgs 150/2009). Partendo dalla più grave che prevede la reclusione da uno a cinque anni e la multa da 400 a 1.600 euro per il medico che rilascia un certificato falso o falsamente attesta lo stato di malattia di un dipendente pubblico. In questo caso il camice bianco concorre nel reato commesso da quest'ultimo. E affinché scatti la responsabilità penale non è necessario che la condotta del medico svolga «efficacia causale, ponendosi come condizione dell'evento lesivo», ma è sufficiente che «assuma la forma di un contributo agevolatore», nel senso che senza la compartecipazione del dottore «il reato sarebbe ugualmente commesso ma con maggiori incertezze di riuscita o difficoltà».

Riforma Brunetta: firmato protocollo sperimentazione ...

20 gennaio 2010. Riforma Brunetta: firmato Protocollo per sperimentazione sistema di valutazione performance individuali del personale ASL e ospedaliero

Il Ministro per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione Renato Brunetta, il Direttore dell’AGeNaS (Agenzia Nazionale per i Servizi regionali) Fulvio Moirano, il Presidente del Formez Carlo Flamment, il Presidente della Fiaso (Federazione Italiana Aziende Sanitarie e Ospedaliere) Giovanni Monchiero e i Direttori generali di 17 Aziende sanitarie e ospedaliere hanno firmato oggi un Protocollo d’intesa per la sperimentazione dell’applicazione del Decreto Legislativo n.150/2009 (Riforma Brunetta).

 

Modifica delle fasce di reperibilità

21 gennaio 2010. MODIFICA DELLE FASCE DI REPERIBILITA PER ASSENZA DA MALATTIA DIPENDENTI PUBBLICI

I  COMUNICA  CHE  A  PARTIRE  DAL  04.02.2010 ENTRERANNO IN VIGORE LE  NUOVE FASCE ORARIE  SULLA  MALATTIA   IN SEGUITO  ALLA  PUBBLICAZIONE nella G.U. n° 15 del 20 -01-2010 del DL del 18 DICEMBRE 2009 n 206. IL MINISTRO BRUNETTA HA EMANATO  IL DECRETO CHE  MODIFICA DI NUOVO LE FASCE ORARIE DI REPERIBILITA PER I PUBBLICI DIPENDENTI IN CASO DI ASSENZA PER MALATTIA, PORTANDOLE DA 4 ORE COME STABILITO DAL CCNL A 7 ORE COMPLESSIVE GIORNALIERE IN CUI PUO ESSERE EFFETTUATA LA VISITA A DOMICILIO. GLI ORARI SONO DALLE 9 ALLE 13 E DALLE 15 ALLE 18. L’OBBLIGO DI REPERIBILITA SUSSISTE ANCHE NEI GIORNI NON LAVORATIVI E FESTIVI.