SENTENZA CORTE COSTITUZIONALE NON RETROATTIVA Blocco contratti statali, la Consulta: «È illegittimo», ma non per il passato Evitata mina da 35 miliardi sui conti

Il ricorso presentato dal sindacato Confsal-Unsae qualora accolto avrebbe comportato un esborso per lo Stato di almeno 35 miliardi. I sindacati: «Subito tavolo per rinnovo»

La Corte Costituzionale disinnesca la mina sui conti pubblici: la Consulta ha infatti dichiarato «illegittimo» il blocco di contratti e stipendi nella Pubblica amministrazione degli ultimi sei anni, ma allo stesso tempo ha specificato che la sua pronuncia non avrà effetti retroattivi. Verrà quindi evitato il «buco» di bilancio di 35 miliardi di euro paventato dall’Avvocatura generale dello Stato. Il ricorso e la mina sui conti pubblici.

Il ricorso contro il blocco dei contratti era stato presentato dal sindacato Confsal-Unsa e qualora accolto in pieno avrebbe comportato un esborso per lo Stato di almeno 35 miliardi per la vacanza tra il 2010 e il 2015, con un effetto strutturale di 13 miliardi annui a partire dal 2016, secondo una memoria presentata dall’Avvocatura dello Stato che aveva difeso il governo davanti ai giudici costituzionali. Il blocco del rinnovo dei contratti per i lavoratori del pubblico impiego è stato inserito da vari governi in decreti per il risanamento dei conti pubblici a partire dal 2009.E ora i sindacati chiedono «l’apertura immediata di un tavolo di contrattazione per arrivare al rinnovo del contratto subito»

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RICHIESTA PAGAMENTO TASSA COLLEGIO AL PROPRIO DATORE DI LAVORO PER ESCLUSIVITA' DEL RAPPPORTO DI LAVORO

IL NURSIND DI PESCARA  HA INOLTRATO RICHIESTA ALLA ASL DI PESCARA  PER IL RIMBORSO  AI PROFESSIONISTI ISCRITTI AL COLEGIO IPASVI E COLLEGIO OSTETRICHE DELLA TASSA ANNUALE NECESSARIA PER ESERCITARE LA PROFESSIONE, IN QUANTO DA UNA RECENTE SENTENZA RIGUARDANTE UN AVVOCATO DIPENDENTE INPS, SI CONDANNAVA L'ENTE A RIMBORSARE LE SOMME .
SI RITIENTE CHE LA BATTAGLIA SIA DIFFICILE ,LUNGA,COSTOSA E SIA DA FARE CON RICORSI PILOTA, IN QUANTO ESSENDOCI L'OBBLIGO DI ESCLUSIVITA' DA PARTE DEL DIPENDENTE PUBBLICO DELLE AZIENDA SANITARIE . LA RICHIESTA NON è INFONDATA MA SARA' MOLTO DIFFICILE VINCERE.

La Pillola del giorno dopo”. Dal 08.05.15 in farmacia senza ricetta e senza test di gravidanza. La determina Aifa in Gazzetta Ufficiale

Nel provvedimento si prevede l’erogazione del farmaco anticoncezionale d’emergenza ellaOne senza prescrizione medica per le donne in età maggiore di 18 anni e l’abolizione dell’obbligo del test di gravidanza prima di assumere il farmaco per tutte le donne (maggiorenni e minorenni).

 

11 MAG - HRA Pharma Italia ha annunciato che nella Gazzetta Ufficiale dell‘8 maggio 2015 è stato pubblicato la determina con cui l’Aifa ha dato la possibilità di ottenere direttamente in farmacia la pillola per la contraccezione d’emergenza ellaOne (ulipristal acetato, 30mg), senza più la necessità di una prescrizione. Questo consentirà a tutte le donne di età superiore ai 18 anni di ottenere l'accesso diretto alla contraccezione d'emergenza. Contemporaneamente è stata anche abolita la obbligatorietà del test di gravidanza precedentemente previsto. EllaOne è efficace se usato durante le prime 24 ore,

 

DETERMINA  AIFA

La Sentenza del Tar del Lazio che boccia il Decreto del Commissario ad Acta della Regione Lazio n. 259 del 6.08.2014,riguardante l’Atto di autonomia aziendale delle aziende sanitarie della regione Lazio” relativa all’Assistenza Infermieristica e delle alt

Pulimeno (Ipasvi Roma): "Il governo assistenziale deve essere dell'infermiere, non del medico"    Tratto Da Quotidiano Sanità

 

15 MAG -15 - La sentenza del Tar del Lazio che boccia il Decreto del Commissario ad Acta della Regione Lazio n. 259 del 6.08.2014, concernente “Approvazione dell’Atto di indirizzo per l’adozione dell’Atto di autonomia aziendale delle aziende sanitarie della regione Lazio” nella parte relativa al punto 5.6, relativa all’Assistenza Infermieristica e delle altre professioni sanitarie "porterebbe l'assistenza e l'organizzazione sanitaria indietro anni luce rispetto alla cultura attuale e al modello di sanità moderna ed efficienze che si vuole realizzare. Una sentenza sicuramente non in linea con quello che si vuole fare oggi del Ssn, cioè renderlo più innovativo e spendibile rispetto ai servizi che i cittadini si aspettano di ricevere. E questo avviene se tutti gli stakeholder del sistema funzionano insieme, ma ognuno per la loro competenza". Questo il commento di Lia Pulimeno, presidente del Collegio Ipasvi di Roma riguardo alla sentenza n.6513 del 6 maggio 2015 del Tar Lazio.
Secondo Pulimeni i giudici "hanno fatto confusione su questa linea di indirizzo che tende giustamente ad affidare a ogni professionista, ognuno per le sue competenze, percorsi propri, anche di tipo organizzativo. Nessuno vuole rubare niente a nessuno. Semplicemente la gestione dei processi assistenziali e diversa dalla gestione dei percorsi clinici, di cui è competente il medico, ed è quindi corretto che l'organizzazione sia diversa", ribadisce Pulimeno. Che però chiarisce: "E' poi ovvio che la parti devono essere collaborative e i percorsi armonizzati, perché altrimenti il sistema non funziona. Ma questo è un aspetto già acquisito, che gli infermieri hanno ben chiaro". Il decreto, secondo la presidente Ipasvi di Roma, "era assolutamente chiaro su tutti questi aspetti in gioco". "Il governo assistenziale" per Pulimeno deve essere "dell'infermiere e non del medico. E nelle realtà dove questo è già stato realizzato, si stanno raccogliendo importanti risultati".

 

 

 

 

 

Cassazione. La responsabilità professionale dipende dalle mansioni e attività svolte. E non solo da ruolo e qualifica dell’operatore coinvolto

Questo il principio che ha ispirato due sentenze che hanno ritenuto comunque responsabili un autista di ambulanza che non ha aiutato l’infermiera a movimentare un paziente in lettiga e un medico “frequentatore volontario” per aver mancato di richiedere specifici accertamenti diagnostici a una paziente ricoverata

- La Corte di cassazione estende la “posizione di garanzia” anche oltre i confini tradizionali. 
Prima di inoltrarci nella definizione della posizione di garanzia vediamo succintamente due recentissime sentenze del giudice di legittimità.
Nel primo caso a un autista soccorritore” – figura non riconosciuta a livello nazionale - veniva contestato di non avere prestato collaborazione a un infermiera nella movimentazione di un paziente su una lettiga causandone la morte in relazione al “malaccorto imbragamento e alla circostanza che la barella, in violazione, delle prescrizioni del costruttore, era stata movimentata da una sola persona - l’infermiera giustappunto - invece che almeno da due operatori.

Sindrome da fatica cronica nel dipendente ospedaliero, risarcimento del danno e cambio della mansione lavorativa (Cassazione civile sez. lavoro, sentenza 6.8.2014 n. 17693)

La Corte di appello di Brescia, con sentenza del 4.12.2007, in riforma della decisione del Tribunale di Mantova, condannava l'Azienda Ospedaliere Carlo Poma di (OMISSIS) al risarcimento del danno biologico in favore di F.D., per l'aggravamento del grado di invalidità dal 35 al 50%, riconosciuto alla predetta dalla competente commissione sanitaria il 10.12.1998, imputabile alla condotta negligente del datore di lavoro che aveva violato il disposto dell'art. 2087 c.c., danno quantificato in Euro 59.758,46, oltre accessori dal luglio 2003.