Cassazione. Paziente muore per farmaco sbagliato. Confermata condanna per omicidio colposo a “infermiere coordinatore” che non aveva segnalato allergia riportata nell’anamnesi

Il medico incaricato dell’anamnesi, in presenza dell’infermiere coordinatore, aveva segnalato un’allergia all’amoxicillina. Ma in reparto gli viene comunque prescritta dal medico e somministrata causandone il decesso. Per la Corte l’infermiere coordinatore aveva comunque l’obbligo di vigilare e segnalare l’errore essendo a conoscenza dell'allergia del paziente.

Commento Benci

Sentenza

Corte di Cassazione – Penale (violazione della regola prudenziale di informare i sanitari del cambio turno)

La Corte d’Appello, di Torino rideterminando la pena inflitta, confermava nel resto la sentenza di primo grado che aveva dichiarato responsabili del reato di lesioni colpose il medico chirurgo esecutore di un intervento di plastica addominale ed una infermiera professionale preposta all’assistenza postoperatoria.

Secondo l’imputazione, nelle rispettive qualità, gli imputati cagionavano al paziente l'aggravamento della complicanza emorragica insorta - senza colpa - a seguito del trattamento sanitario, facendo insorgere shock emorragico e concreto pericolo per la vita.

In particolare al medico imputato si rimproverava che, dopo l'esecuzione dell'intervento e dopo aver personalmente constatato che il paziente lamentava forti dolori, pur se aspecifici, ancorchè fosse nota la possibile insorgenza di complicanza emorragica in conseguenza del tipo d'intervento (in presenza, tra l'altro, di condizioni soggettive - cardiopatia con pregresso infarto del miocardio - annotate nel referto di visita cardiologica inserito in cartella clinica, che lo esponevano a rischio di gravi conseguenze in caso di emorragia) di aver omesso di impartire adeguate istruzioni al personale di assistenza, nonchè di assicurarsi che fosse disposta adeguata vigilanza postoperatoria sul paziente nel corso della notte e, inoltre, a fronte dell'insorgenza di ulteriori sintomi tali da indurre il sospetto di insorgenza della complicanza, dopo aver visitato il paziente, di aver lasciato la clinica comunicando che sarebbe tornato l'indomani.

La sentenza è stata confermata in Cassazione. [Avv. Ennio Grassini)

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INAIL, linee guida per la trattazione dei casi di infortuni in itinere

Linee guida per la trattazione dei casi di infortuni in itinere. Deviazioni per ragioni personali.

Con la circolare numero 62 dello scorso 18 dicembre l’INAIL ha indicato le linee guida per la trattazione dei casi di infortuni in itinere e in particolare per le deviazioni per ragioni personali. L’INAIL premette che la normativa vigente in materia prevede l’esclusione della tutela dell’infortunio in itinere nel

caso di interruzione o deviazione del tutto indipendenti dal lavoro o, comunque, non necessitate […]. L’interruzione e la deviazione si intendono necessitate quando sono dovute a cause di forza maggiore, ad esigenze essenziali ed improrogabili o all’adempimento di obblighi penalmente rilevanti.

Nonostante l’entrata in vigore di questa norma che disciplina l’infortunio in itinere, il significato da attribuire al concetto di “esigenze essenziali” continua a suscitare perplessità in fase di applicazione.

Fatte le dovute considerazioni del caso, acquisito il parere dell’Avvocatura generale, l’INAIL ritiene di poter estendere la tutela assicurativa agli eventi in itinere occorsi durante le deviazioni per ragioni personali, per i motivi che di seguito si espongono.

Infortuni in itinere e eventi intercorsi durante il percorso interrotto o deviato per accompagnare i figli a scuola

L’infortunio occorso al lavoratore nel tragitto casa-lavoro, interrotto o deviato per accompagnare il proprio figlio a scuola, potrà essere ammesso alla tutela assicurativa dopo una preliminare verifica della necessarietà dell’uso del mezzo privato, e sarà poi subordinato alla verifica delle modalità e delle circostanze del singolo caso (come ad es. l’età del figlio, la lunghezza della deviazione, il tempo della sosta, la mancanza di soluzioni alternative per assolvere l’obbligo familiare di assistenza del figlio), attraverso le quali dovrà essere ravvisabile, ragionevolmente, un collegamento finalistico e “necessitato” tra il percorso effettuato e il soddisfacimento delle esigenze e degli obblighi familiari, la cui violazione è anche penalmente sanzionata.

L’INAIL ricorda infine che la Suprema Corte di Cassazione ha sottolineato che:

la valutazione delle circostanze di fatto della interruzione non necessitata è compito del giudice di merito il quale potrà adottare criteri quali il tempo della sosta in termini assoluti, o in proporzione alla durata del viaggio, in quanto la interruzione non necessitata non può essere di durata tale da elidere il carattere finalistico che giustifica la tutela dell’infortunio in itinere, o delle motivazioni stesse della sosta, avvalendosi delle indicazioni della giurisprudenza nazionale o, ove mancante e quale criterio meramente sussidiario, anche di quella dei Paesi comunitari.

Efficacia nel tempo

LLe disposizioni di cui alla presente circolare, conclude l’Istituto, si applicano ai casi futuri nonché alle fattispecie in istruttoria e a quelle per le quali sono in atto controversie amministrative o giudiziarie o, comunque, non prescritte o decise con sentenza passata in giudicato.

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RICHIESTA DI IMMEDIATA RISOLUZIONE DELLE PROBLEMATICHE DI SOVRAFFOLLAMENTO DELL'U.O. GERIATRIA DEL P.O. PESCARA

L’ O.S. NurSind riceve da tempo continue segnalazioni riguardante il sovraffollamento dell’U.O. di
geriatria, con una media di 6 pazienti in corridoio fino a picchi di 12- 14.
La situazione è già di per sé disumana ed inaccettabile per via delle gravi violazioni alla privacy dei
pazienti, ma è aggravata dal fatto che si tratta spesso di pazienti affetti da molteplici patologie
L’ O.S. NurSind riceve da tempo continue segnalazioni riguardante il sovraffollamento dell’U.O. di
geriatria, con una media di 6 pazienti in corridoio fino a picchi di 12- 14.
La situazione è già di per sé disumana ed inaccettabile per via delle gravi violazioni alla privacy dei
pazienti, ma è aggravata dal fatto che si tratta spesso di pazienti affetti da molteplici patologie.

Richiesta Chiarimenti alla ASL Pescara sulle modalità di gestione dei rifiuti sanitari a rischi infettivo

L’ O.S. NurSind, il sindacato delle professioni infermieristiche, è qui a chiedere in merito a quanto in
oggetto di individuare il personale deputato alla chiusura dei bidoni dei rifiuti speciali, in quanto il personale
della nuova ditta di pulizia non svolge tale mansione.
In merito, si ricorda che chiudere un sacco contenente i rifiuti è certamente dequalificante per l’Infermiere,
in quanto è un’attività elementare, meramente esecutiva, estranea all’esperienza professionale acquisita,
aliena al profilo ed alle competenze tecniche previste dalla legge, nonché evidentemente lesiva nei
confronti della professione infermieristica oltre che definibile come illecito contrattuale.
L’ O.S. NurSind, il sindacato delle professioni infermieristiche, è qui a chiedere in merito a quanto in oggetto di individuare il personale deputato alla chiusura dei bidoni dei rifiuti speciali, in quanto il personale della nuova ditta di pulizia non svolge tale mansione. In merito, si ricorda che chiudere un sacco contenente i rifiuti è certamente dequalificante per l’Infermiere, in quanto è un’attività elementare, meramente esecutiva, estranea all’esperienza professionale acquisita,
aliena al profilo ed alle competenze tecniche previste dalla legge, nonché evidentemente lesiva nei confronti della professione infermieristica oltre che definibile come illecito contrattuale.