Paziente ricoverato e sottoposto a intervento cardiochirurgico viene prima ricoverato nel reparto degenza e successivamente in terapia intensiva dove si constatava il decesso per “ischemia del miocardio scaturita dalla trombosi completa del lume della vena safena autologa determinata dalla perdita ematica acuta causata dalla deconnessione del catetere venoso centrale giugulare applicato alla paziente. In conclusione, la perdita ematica coaegendo con altri fattori aveva determinato la trombosi” Scarica Documento
PESCARA «Finalmente il direttore generale della Asl Claudio D’Amario ha inviato
una lettera ai vertici dell’azienda sanitaria per sanare una situazione diventata
ormai inaccettabile. Noi plaudiamo a questa iniziativa». Così il Nursind interviene
dopo l’annuncio di D’Amario,
PESCARA «Finalmente il direttore generale della Asl Claudio D’Amario ha inviato
una lettera ai vertici dell’azienda sanitaria per sanare una situazione diventata
ormai inaccettabile. Noi plaudiamo a questa iniziativa». Così il Nursind interviene
dopo l’annuncio di D’Amario.
Risponde di omicidio colposo il medico che non si oppone alla dimissione di un paziente dall'ospedale disposta da altri colleghi. Lo sottolinea la Cassazione penale (sentenza n. 26966/2013) che ha giudicato un medico per aver partecipato, insieme con altri colleghi, alla visita collegiale di un paziente decidendo le sue dimissioni.
La responsabilità del medico è scaturita dall'omesso esame della cartella clinica del paziente, la cui lettura avrebbe consentito al sanitario di percepire le ragioni che impedivano le immediate dimissioni. Poiché l'ammalato aveva in precedenza subìto un'operazione chirurgica, il medico aveva sostenuto di essere immune da colpe per non aver fatto parte dell'equipe che aveva praticato l'intervento, senza poi nemmeno seguirlo nel decorso post operatorio.
L'attività nel reparto ospedaliero durante il periodo successivo di degenza – sosteneva l'imputato – non basta a generare una specifica responsabilità al momento della dimissione.Questa tesi non è stata condivisa dalla Corte di cassazione, perché quando il medico compie attività sanitaria deve «differenziare la propria posizione» per assicurare le migliori cure ed attenzioni alla salute del paziente. Ciò significa che il medico deve manifestare il proprio dissenso dall'opinione del direttore di reparto, quando vi possa essere il rischio di complicazioni per il paziente.
Tale dissenso deve poi emergere dalla documentazione clinica del paziente, specialmente quando, come nel caso deciso, il medico imputato aveva redatto il giudizio di dismissione.
In nome della “stabilità” si estendono il blocco delle retribuzioni pubbliche e i limiti al turn over del personale. Ci dovremmo sentire in colpa perché siamo dipendenti pubblici e garantiamo un pubblico servizio?
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La cosiddetta “riforma” pensionistica Fornero, com'è noto, ha rivisto profondamente le regole e i criteri di calcolo pensionistici.Le principali novità sono state introdotte dal decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214) e dal decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216 (convertito con modificazioni dalla Legge 24 febbraio 2012 , n. 14).
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La ASL PESCARA dovrà liquidare le somme spettanti, oltre 300.000 euro a 130 infermieri riguardante il riconoscimento alla retribuzione del tempo necessario alla vestizione e svestizione nonché per le consegne all'inizio ed a conclusione del turno di lavoro e il diritto a percepire i relativi arretrati quinquennali .
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