FALSE COMUNICAZIONI
False comunicazioni a noi attribuite perché su carta intestata del sindacato Nursind di Pescara e volantini diffamatori nei confronti del sindacato Nursind e di suoi dirigenti.
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1 Manuale accreditamento - 2 riduzione credti ecm - 3 criteri assegnazione - 4 delibera ECM - 5 Istruzione sito pegaso lavoro - 6 Crediti ECM 23-25
False comunicazioni a noi attribuite perché su carta intestata del sindacato Nursind di Pescara e volantini diffamatori nei confronti del sindacato Nursind e di suoi dirigenti.
Il sottoscritto Antonio Argentini Segretario Provinciale del Sindacato NurSind della Provincia di Pescara Con la presente comunica il conseguimento di un’altra vittoria del sindacato Nursind, la tenacia di una dirigente sindacale è stata premiata dal Giudice del Lavoro di Pescara. Ecco in breve i fatti: alla suddetta sindacalista che lavora presso
Gerolamo Taras - "E' consolidato principio giurisprudenziale, secondo cui,le associazioni di settore sono legittimate a difendere, in sede giurisdizionale, gli interessi di categoria dei soggetti di cui hanno la rappresentanza istituzionale o di fatto, solo quando venga invocata la violazione di norme poste a tutela dell'intera categoria, e non anche quando si verta su questioni concernenti singoli iscritti ovvero su questioni capaci di dividere la categoria in posizioni contrastanti, atteso che l'interesse collettivo dell'associazione sindacale deve identificarsi con l'interesse di tutti gli appartenenti alla categoria unitariamente considerata e non con interessi di singoli associati o di gruppi di associati.
La motivazione sull'illegittimità dell'articolo 19 dello Statuto: «Leso il pluralismo
Il comma 1 dell'art. 19 dello statuto dei lavoratori è stato dichiarato illegittimo perché, se si consentisse la rappresentanza sindacale aziendale (Rsa) solo ai sindacati firmatari del contratto applicato nell'unità produttiva, i sindacati «sarebbero privilegiati o discriminati sulla base non già del rapporto con i lavoratori, che rimanda al dato oggettivo (e valoriale) della loro rappresentatività e, quindi, giustifica la stessa partecipazione alla trattativa, bensì del rapporto con l'azienda, per il rilievo condizionante attribuito al dato contingente di avere prestato il proprio consenso alla conclusione di un contratto con la stessa».
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In caso di mancanza, decesso, o in presenza di patologie invalidanti degli altri soggetti individuati” dalla legge, per prendersi cura del disabile.
Lo ha sancito la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 203/2013 del 18 luglio 2013, dichiarando illegittimo un articolo del Testo unico in materia di sostegno della paternità e della maternità. «La limitazione della sfera soggettiva vigente», osserva la Consulta, ricordando che la legge finora non includeva parenti o affini entro il terzo grado tra i soggetti che potevano accedere al congedo straordinario, «può pregiudicare l’assistenza del disabile grave in ambito familiare, allorché nessuno di tali soggetti sia disponibile o in condizione di prendersi cura dello stesso».