Ecm. Fissati i contributi per i provider. Confluiranno nelle casse dell'Agenas

Il provvedimento (sulla Gazzetta dell'8 agostro 2013) prevede una quota annuale fissa di 2.582 euro per i provider. In più, per le specifiche attività Fad i costi variano tra 258 euro e 2.582 euro in relazione ai crediti e al numero di partecipanti. In base solo al numero crediti è invece il contributo (fino a un massimo di 1.948 euro) per la formazione residenziale. Fad  --- Il contributo alle spese dovuto dai provider soggetti pubblici o privati e dalle società scientifiche per l’accreditamento di specifiche attività formative a distanza, promosse o organizzate dagli stessi ai fini dell’attribuzione dei crediti formativi, è determinato per ogni anno di erogazione secondo criteri (Vedi Tabella) che prevedono una variazione dei costi da un minimo di 258,22 euro fino a un massimo di 2.582 euro in base al numero di crediti erogati e al numero di partecipanti. Nel caso il provider chieda e ottenga il prolungamento della formazione a distanza per un ulteriore anno, gli importi devono essere ripetuti;

Formazione Residenziale  --- Il contributo alle spese dovuto dai provider soggetti pubblici o privati e dalle società scientifiche per l’accreditamento di specifiche attività formative residenziali, promosse o organizzate dagli stessi ai fini dell’attribuzione dei crediti formativi, è fissato in un importo compreso tra un minimo di 258,22 euro ed un massimo di 1.498,22 euro in base al numero crediti forniti.

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FALSE COMUNICAZIONI

False comunicazioni a noi attribuite perché su carta intestata del sindacato Nursind di Pescara e volantini diffamatori nei confronti del sindacato Nursind e di suoi dirigenti.

MANIFESTO

Permessi Formazione negati a una dirigente Sindacale Nursind il Giudice ci da Ragione

Il sottoscritto Antonio  Argentini  Segretario  Provinciale  del  Sindacato NurSind della Provincia di Pescara Con la presente  comunica il conseguimento di un’altra vittoria del sindacato Nursind, la tenacia di una dirigente sindacale è stata premiata dal Giudice del Lavoro di Pescara. Ecco in breve i fatti: alla suddetta sindacalista che lavora presso la ASL di Pescara veniva negato il diritto di beneficiare del permesso retribuito per aggiornamento professionale facoltativo ex art. 21 CCNL del 1995, per la partecipazione ad un corso di formazione sul Counseling della durata di due giorni, confutandoli d’ufficio in due giorni di ferie. 1 Documento -- 2  DOCUMENTO --- PR Negato

ASL PESCARA PRODUTTIVITA' COLLETTIVA 2012 LA PRESA IN GIRO CONTINUA

in pagamento nel mese di
Luglio 2013 e molto probabilmente neanche nel mese di Agosto 2013 speriamo a
settembre 2013, a differenza di quanto avevano sbandierato con diversi vpagamento nel mese di
PAGAMENTO INCENTIVI  ASL PESCARA  ANNO 2012  nè a Luglio 2013 e molto probabilmente neanche nel mese di Agosto 2013 ,speriamo a settembre 2013, a differenza di quanto avevano sbandierato con diversi volantini vari sindacati.

Associazioni Sindacali e difesa in giudizio degli iscritti ( StudioCataldi )

Gerolamo Taras - "E' consolidato principio giurisprudenziale, secondo cui,le associazioni di settore sono legittimate a difendere, in sede giurisdizionale, gli interessi di categoria dei soggetti di cui hanno la rappresentanza istituzionale o di fatto, solo quando venga invocata la violazione di norme poste a tutela dell'intera categoria, e non anche quando si verta su questioni concernenti singoli iscritti ovvero su questioni capaci di dividere la categoria in posizioni contrastanti, atteso che l'interesse collettivo dell'associazione sindacale deve identificarsi con l'interesse di tutti gli appartenenti alla categoria unitariamente considerata e non con interessi di singoli associati o di gruppi di associati.

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Fiat-Fiom, la Consulta: «Libertà sindacale limitata» Sentenza 231/2013

La motivazione sull'illegittimità dell'articolo 19 dello Statuto: «Leso il pluralismo

Il comma 1 dell'art. 19 dello statuto dei lavoratori è stato dichiarato illegittimo perché, se si consentisse la rappresentanza sindacale aziendale (Rsa) solo ai sindacati firmatari del contratto applicato nell'unità produttiva, i sindacati «sarebbero privilegiati o discriminati sulla base non già del rapporto con i lavoratori, che rimanda al dato oggettivo (e valoriale) della loro rappresentatività e, quindi, giustifica la stessa partecipazione alla trattativa, bensì del rapporto con l'azienda, per il rilievo condizionante attribuito al dato contingente di avere prestato il proprio consenso alla conclusione di un contratto con la stessa».
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