È approdato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 4 giugno il D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 contenente il nuovo Codice di comportamento dei dipendenti pubblici. Il regolamento, emanato In ottemperanza a quanto prescritto all’art. 54 D.Lgs. 165/2001, nel testo novellato dalla L. 190/2012 (legge sull’anticorruzione).
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Il Consiglio di Stato in adunanza plenaria, con Sentenza n. 7 del 19 maggio 2013, ha affermato che dipendente pubblico che ha lavorato per un periodo temporalmente lungo, anche nei giorni feriali e senza usufruire del riposo compensativo, ha diritto ad un risarcimento del danno.
In merito alle modalità per comprovare il danno, il Consiglio di Stato ha chiarito che nei confronti di un dipendente pubblico che recrimina l’indennizzo per un danno scaturito da una continua ed incessante prestazione lavorativa (sette giorni su sette per un periodo sufficientemente protratto) è sufficiente provare, tramite documenti come buste paga, istanze, statini o diffide verso la Pubblica amministrazione di appartenenza, la mancata fruizione del riposo compensativo a causa di imposizioni di tipo aziendale. Il dipendente non è tenuto, invece, a dimostrare di aver subito dalla menzionata privazione un effetto negativo (danno).
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IL SINDACATO NURSIND PESCARA CONTINUA CON
CAPARBIETA’ A COMBATTERE PER FAR RISPETTARE E
RICONOSCERE I DIRITTI DEI PROPRI ASSOCIATI
PROFESSIONISTI INFERMIERI.
I PROFESSIONISTI CHE HANNO E CHE CONTINUANO A CREDERE
NEL SINDACATO NURSIND, HANNO OTTENUTO UN GROSSO
RICONOSCIMENTO RIGUARDO LA VESTIZIONE E IL PASSAGGIO
DI CONSEGNE.
IL GG. 28.5.13, IL GIUDICE DEL LAV
IL SINDACATO NURSIND PESCARA CONTINUA CON CAPARBIETA’ A COMBATTERE PER FAR RISPETTARE E RICONOSCERE I DIRITTI DEI PROPRI ASSOCIATI PROFESSIONISTI INFERMIERI. I PROFESSIONISTI CHE HANNO E CHE CONTINUANO A CREDERE NEL SINDACATO NURSIND, HANNO OTTENUTO UN GROSSO RICONOSCIMENTO RIGUARDO LA VESTIZIONE E IL PASSAGGIO
DI CONSEGNE.
Con ricorso depositato il 6-6-2008 T.B., dipendente del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, premesso di avere esercitato sia il diritto di astensione facoltativa dal lavoro L. n. 240 del 1971, ex art. 7, comma 1 (come sostituito dalla L. n. 63 del 2000, art. 3) in modo frazionato con rientro settimanale al lavoro il venerdì, sia il diritto di astensione durante le malattie del figlio come previsto dal successivo comma 4, chiedeva al Giudice del lavoro del Tribunale di Trento che fosse accertata la corretta interpretazione delle norme di legge e di c.c.n.l. applicabili al caso di specie e che il Ministero fosse condannato a rimborsare gli emolumenti indebitamente decurtati.
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