Disabili: deroga al blocco delle assunzioni nella Pubblica Amministrazione 4 settembre 2013

La Pubblica Amministrazione avrà l'obbligo di assumere la quota di riserva di persone svantaggiate, tra cui le persone con disabilità, anche in soprannumero rispetto alle dotazioni organiche. Il Decreto legge in materia di razionalizzazione nelle Pubbliche amministrazioni, in vigore dal 1 settembre, contiene infatti una deroga al divieto di nuove assunzioni per le amministrazioni con personale in eccedenza o in soprannumero. Il Governo, su proposta del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Enrico Giovannini, ha introdotto una norma (art. 7, commi 6 e 7) per bilanciare l'interesse generale alla riduzione dei costi della PA con la tutela del diritto fondamentale al lavoro per le categorie più deboli.Il vice Ministro, Maria Cecilia Guerra esprime soddisfazione per l'approvazione di questa disposizione, che costituisce un'ulteriore conferma dell'impegno a porre particolare attenzione all'inserimento lavorativo dei disabili assunto con il Piano di azione sulla disabilità.

Decreto Legge n. 101 del 31 agosto 2013

Scarica Documenti

 

Replica al Dott. D’amario riguardo l’attivazione verifiche presenza dei dipendenti ASL

La scrivente Organizzazione sindacale NurSind della Provincia di Pescara .A fronte del fatto che non si ha nulla da eccepire sui buoni propositi della ASL di Pescara riguardo la lettera inviata a tutti i dipendenti, con oggetto “attivazione verifiche presenza in servizio da parte del dirigente preposto all’amministrazione generale del personale”, e il conseguente articolo sul quotidiano Il Centro del 24 Agosto intitolato “Assenteismo alla ASL, scattano i controlli”, bisogna purtroppo sottolineare come, ancora una volta, il tutto si riduca ad una bolla di sapone.

scarica Articolo

Videoriprese sul luogo di lavoro: prova atipica utilizzabile nel processo Cassazione penale , sez. VI, sentenza 12.07.2013 n° 30177

Con la sentenza n. 30177/2013 la Corte di Cassazione ha preso posizione sulla natura giuridica e sull’utilizzabilità processuale delle videoregistrazioni effettuate sul luogo di lavoro, optando per la qualificazione in termini di prova atipica ex art. 266 c.p.p. –  e non di intercettazione –, in quanto tale acquisibile al processo, laddove poste in essere per specifiche esigenze di tutela dell’azienda rispetto a determinati illeciti, prescindendo dalla previa autorizzazione da parte dell’autorità giudiziaria.

scarica Sentenza