PARAMEDICO??? INFERMIERE PROFESSIONALE???? NO GRAZIE……, INFERMIERE E BASTA!!!!!!

La scrivente Organizzazione sindacale NurSind della Provincia di Pescara .
Ha constatato che ogni qual volta che bisogna trattare un argomento che riguarda gli infermieri
compaiono ad oltranza due “orrori”, ovvero dei termini che fanno letteralmente accapponare la pelle di
questi professionisti: paramedico e professionale.
La scrivente Organizzazione sindacale NurSind della Provincia di Pescara .Ha constatato che ogni qual volta che bisogna trattare un argomento che riguarda gli infermieri compaiono ad oltranza due “orrori”, ovvero dei termini che fanno letteralmente accapponare la pelle di questi professionisti: paramedico e professionale.
Articolo di  ANDREA   LIBERATORE

Richiesta sistemazione e Manutenzione periodica in particolare dello Spogliatoio donne ubicato nei Sotterranei del PO Pescara ai sensi T.U. sicurezza sul lavoro (Dlgs 81/2008)

La scrivente Organizzazione Sindacale Nursind della  Provincia di Pescara COMUNICA Che sono pervenute alla scrivente diverse segnalazioni riguardante le condizioni in cui versa lo Spogliatoio donne ubicato nei Sotterranei del PO Pescara utilizzato dal  personale del comparto con violazione del T.U. sicurezza sul lavoro (Dlgs 81/2008) mentre  il personale medico utilizza i locali del reparto.

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Diritto di accesso ai documenti delle organizzazioni sindacali: sono due i presupposti in presenza dei quali l'Amministrazione datrice di lavoro e' tenuta a rilasciare ai sindacati i documenti richiesti.

Il Consiglio di Stato conferma con la sentenza in esame la piena legittimazione delle organizzazioni sindacali ad azionare il diritto di accesso, sia iure proprio, sia a tutela di interessi giuridicamente rilevanti della categoria rappresentata, purché esso non configuri una forma di preventivo e generalizzato controllo dell’intera attività dell’Amministrazione datrice di lavoro.

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RISPONDE DI RIFIUTO DI ATTI D’UFFICIO IL MEDICO CHE, IN ORARIO DI LAVORO, NON ESCE IN AMBULANZA IN CODICE ROSSO

Risponde di rifiuto di atti d’ufficio, ex art. 328 c.p., il medico del servizio 118 che si rifiuta, dietro segnalazione dell’infermiere di centrale operativa, di uscire in ambulanza in codice rosso adducendo scuse di orario. La Corte di cassazione interviene (sentenza 27193/2013) sulle problematiche relative agli obblighi del personale di emergenza extra-ospedaliera.

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LA MANCATA PRESA IN CARICO DI UN PAZIENTE COMPORTA RESPONSABILITÀ DISCIPLINARE - TRIBUNALE DI MILANO

Un infermiere ha avuto un procedimento disciplinare di sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per tre giorni e un trasferimento di reparto da parte dell’organizzazione vissuto come sanzione disciplinare impropria. Gli era stato contestato il comportamento teso alla mancata presa in carico di un paziente in un reparto di rianimazione, atteggiamento non cambiato neanche in seguito all’intervento del coordinatore del reparto. Le giustificazioni addotte per un simile comportamento era dovuta all’eccessivo carico di lavoro e alla insufficienza di personale. Viene suggerito al coordinatore di predisporre una unità infermieristica aggiuntiva. Il giorno successivo inizia il turno senza che il coordinatore alle sette del mattino sia presente. Nella suddivisione del lavoro – autogestita tra gli infermieri presenti – non risultava “preso in carico” il paziente nuovo. Non risulta in realtà un atto formale di rifiuto ma una situazione di fatto nella quale, adducendo scuse di priorità rispetto a degenti più gravi, il paziente comunque non aveva ricevuto attenzioni assistenziali tali da potere essere configurata la presa in carico.

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