Richiesta sistemazione e Manutenzione periodica in particolare dello Spogliatoio donne ubicato nei Sotterranei del PO Pescara ai sensi T.U. sicurezza sul lavoro (Dlgs 81/2008)
La scrivente Organizzazione Sindacale Nursind della Provincia di Pescara COMUNICA Che sono pervenute alla scrivente diverse segnalazioni riguardante le condizioni in cui versa lo Spogliatoio donne ubicato nei Sotterranei del PO Pescara utilizzato dal personale del comparto con violazione del T.U. sicurezza sul lavoro (Dlgs 81/2008) mentre il personale medico utilizza i locali del reparto.
Decreto legislativo 30.03.2001 n° 165 , G.U. 09.05.2001 La tutela del dipendente pubblico che segnala gli illeciti Art. 54-bis
Di grande rilevanza nell’ordinamento giuridico italiano l’istituto del dipendente pubblico che segnala illeciti, ad opera dell’art.1 co.51 della legge 6 dicembre 2012 n.190 nota anche come legge anticorruzione.
Diritto di accesso ai documenti delle organizzazioni sindacali: sono due i presupposti in presenza dei quali l'Amministrazione datrice di lavoro e' tenuta a rilasciare ai sindacati i documenti richiesti.
Il Consiglio di Stato conferma con la sentenza in esame la piena legittimazione delle organizzazioni sindacali ad azionare il diritto di accesso, sia iure proprio, sia a tutela di interessi giuridicamente rilevanti della categoria rappresentata, purché esso non configuri una forma di preventivo e generalizzato controllo dell’intera attività dell’Amministrazione datrice di lavoro.
RISPONDE DI RIFIUTO DI ATTI D’UFFICIO IL MEDICO CHE, IN ORARIO DI LAVORO, NON ESCE IN AMBULANZA IN CODICE ROSSO
Risponde di rifiuto di atti d’ufficio, ex art. 328 c.p., il medico del servizio 118 che si rifiuta, dietro segnalazione dell’infermiere di centrale operativa, di uscire in ambulanza in codice rosso adducendo scuse di orario. La Corte di cassazione interviene (sentenza 27193/2013) sulle problematiche relative agli obblighi del personale di emergenza extra-ospedaliera.
LA MANCATA PRESA IN CARICO DI UN PAZIENTE COMPORTA RESPONSABILITÀ DISCIPLINARE - TRIBUNALE DI MILANO
Un infermiere ha avuto un procedimento disciplinare di sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per tre giorni e un trasferimento di reparto da parte dell’organizzazione vissuto come sanzione disciplinare impropria. Gli era stato contestato il comportamento teso alla mancata presa in carico di un paziente in un reparto di rianimazione, atteggiamento non cambiato neanche in seguito all’intervento del coordinatore del reparto. Le giustificazioni addotte per un simile comportamento era dovuta all’eccessivo carico di lavoro e alla insufficienza di personale. Viene suggerito al coordinatore di predisporre una unità infermieristica aggiuntiva. Il giorno successivo inizia il turno senza che il coordinatore alle sette del mattino sia presente. Nella suddivisione del lavoro – autogestita tra gli infermieri presenti – non risultava “preso in carico” il paziente nuovo. Non risulta in realtà un atto formale di rifiuto ma una situazione di fatto nella quale, adducendo scuse di priorità rispetto a degenti più gravi, il paziente comunque non aveva ricevuto attenzioni assistenziali tali da potere essere configurata la presa in carico.