Sanità. Turno festivo infrasettimanale: Sì al compenso per lavoro straordinario

Il lavoro svolto nei giorni festivi infrasettimanali, dal personale sanitario turnista, da titolo alla retribuzione del lavoro straordinario o in alternativa al riposo compensativo.
A stabilirlo è la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 1505 del 25 gennaio 2021, che si esprime sulla corretta interpretazione dell’art dall’art 9 del CCNL 20.09.2001 e sull’art 44 del CCNL 1.9.1995.
I fatti
La Corte di Appello di Napoli respingeva le domande proposte nei confronti dell’Azienda ospedaliera, da parte di due infermieri, che chiedevano il pagamento della maggiorazione, prevista dall’art 9 del CCNL 20.09.2001 integrativo del CCNL 7.4.1999, in favore del personale del comparto sanità, chiamato a rendere la prestazione lavorativa nei giorni festivi infrasettimanali.
La Corte territoriale infatti sosteneva che l’indennità riconosciuta all’articolo 44 del CCNL 1.9.1995 al comma 12, fosse onnicomprensiva.

Cosa prevedono gli articoli

Art 9 del CCNL 20.09.2001, comma 1, ad integrazione di quanto previsto dall’ art. 20 del CCNL 1 settembre 1995 e 34 del CCNL 7 aprile 1999, l’attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo.

44 del CCNL 1.9.1995, comma 12, Per il servizio di turno prestato per il giorno festivo compete un’indennità di L. 30.000 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell’orario di turno, ridotta a L. 15.000 lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell’orario anzidetto, con un minimo di 2 ore. Nell’arco delle 24 ore del giorno festivo non può essere corrisposta a ciascun dipendente più di un’indennità festiva”.

La Cassazione
Per la Cassazione i ricorsi sono fondati e vanno accolti affermando che la maggiorazione riconosciuta dall’articolo 44 è data dalla maggiore gravosità del lavoro prestato sempre su turni variabili, gravosità che si accresce allorquando la prestazione venga richiesta in ora notturna o in giorno festivo. Al contrario l’articolo 9, riconosce innanzitutto il diritto al riposo compensativo per il lavoro prestato nei giorni festivi infrasettimanali, e solo in alternativa il trattamento economico per lavoro straordinario.
E dunque secondo quanto deciso dal giudice, l’una non esclude l’altra, ma entrambi i benefici sono cumulabili : “l’indennità prevista dall’articolo 44 commi 3 e 12 del CCNL 1.9.1995 per il personale del comparto sanità, è cumulabile con il diritto riconosciuto al lavoratore dell’articolo 9 del CCNL 20.09.2001, di godere di riposo compensativo per il lavoro straordinario e di avere in alternativa riconosciuto alla maggiorazione prevista per il lavoro straordinario”.

Cosa prevede l’ultimo CCNL
La modalità di compensazione del servizio reso nel festivo infrasettimanale è prevista dall’Articolo 29 del CCNL 2016/2018, al comma 6, che recita:
6. L’attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo.
Secondo l’Orientamento Aran la nuova norma negoziale ha riprodotto la previgente disciplina contrattuale e, pertanto, per la relativa interpretazione, si rinvia ad un orientamento del 24/9/2011 SAN 131 pubblicato sul sito in base al quale la clausola contrattuale in questione consente al dipendente non turnista che ha prestato, in via eccezionale, la propria attività in giorno infrasettimanale festivo, la possibilità, a richiesta del lavoratore da effettuarsi entro trenta giorni, di fruire di un riposo compensativo o, in alternativa, della corresponsione del compenso per lavoro straordinario, con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo.

sentenza cassazione 1505 del 25 gennaio 20211505 del 25 gennaio 2021

Ric. Nursind Pe  alla ASL Pescara

Congedo per figli con handicap: il limite dei 2 anni va riferito a ciascun figlio - La Corte di Cassazione 23.11.2020

Congedo per figli con handicap: il limite dei 2 anni va riferito a ciascun figlio - La Corte di Cassazione, in tema di diritto al congedo per figli portatori di handicap, previsto dall'articolo 42 del D.Lgs n. 151 del 2001, ha confermato, con la Sentenza n. 26605 del 23 novembre 2020, che il limite massimo di 2 anni per la fruizione del congedo durante il periodo lavorativo, valido anche nel caso in cui siano entrambi i genitori ad usufruire del congedo, va inteso per ciascun figlio che versi nella condizione di handicap. - (Corte di Cassazione - sezione Lavoro - sentenza n. 26605 del 23 novembre 2020)

Sentenza Cassazione       -----   legge 104 congedo 2 anni

Rinuncia madre lavoratrice riposi giornalieri allattamento

ha risposto ad un quesito del Consiglio nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, in merito alla corretta interpretazione dell’art. 39, D.Lgs. n. 151/2001 afferente alla disciplina dei riposi giornalieri per la lavoratrice madre durante il primo anno di vita del bambino.

In particolare l’istante chiede se, nelle ipotesi in cui la lavoratrice madre non intenda usufruire, spontaneamente e per proprie esigenze, dei permessi già richiesti al datore di lavoro ex art. 39 di cui sopra, possa trovare o meno applicazione nei confronti di quest’ultimo la sanzione contemplata dall’art. 46 del medesimo decreto legislativo.

La risposta in sintesi del Ministero
Alla luce del summenzionato dettato normativo, si evince dunque che il diritto di fruire dei riposi in questione ha natura di diritto potestativo, inteso quest’ultimo quale situazione giuridica soggettiva consistente nell’attribuzione di un potere alla lavoratrice madre cui corrisponde dal lato del datore una posizione giuridica passiva di soggezione e non di obbligo; il datore deve, infatti, consentire alla madre la fruizione dei permessi qualora la stessa presenti esplicita richiesta.
Nello specifico, a differenza di quanto avviene nell’ipotesi di astensione obbligatoria per maternità, la lavoratrice madre può scegliere se esercitare o meno il proprio diritto, fruendo dei summenzionati riposi; nell’ipotesi in cui decida di esercitarlo e il datore di lavoro non le consenta il godimento dei periodi di riposo troverà applicazione la sanzione amministrativa pecuniaria stabilita dall’art. 46.
Diversamente, qualora la lavoratrice madre presenti una preventiva richiesta al datore di lavoro per il godimento dei permessi giornalieri e successivamente, in modo spontaneo e per proprie esigenze non usufruisca degli stessi per alcune giornate, non sembra ravvisabile la violazione dell’art. 39 e di conseguenza non potrà trovare applicazione la misura sanzionatoria ad essa collegata.
Resta ferma la possibilità, da parte degli organi di vigilanza, di effettuare eventuali verifiche in ordine alla spontaneità della rinuncia della lavoratrice circa il godimento dei permessi in questione. Al riguardo appare pertanto opportuno che la suddetta rinuncia sia giustificata da ragioni che rispondano in modo inequivocabile ad un interesse della lavoratrice (ad es. frequenza di un corso di formazione, impossibilità di rientrare in casa in ragione di uno sciopero dei mezzi pubblici ecc.).”.

scarica interpello       ----   DL  151   art 39DL  151   art 39

COVID 19 AGGIORNAMENTI A PARTIRE DAL 12 OTTOBRE 2020

AGENAS   COVID   LINC       ----     Ordinanze Regione Abruzzo      ----      Covid  MInistero Salute

DL  01.04.21 VACCINI      ----   Circolare Vaccini 12 mesi

DPCM  2.3.2021   -    ordinanza Reg. Abruzzo n 3-  2021

Circ. INPS  Quarantena 20.11.2020    ----  allegato 1 circ. 20.11.2020

ORDINANZA  102

QUARANTENA   ---  93 ORDINANZA   ---   ALLEGATO ord 93

DECRETO 3 NOVEMBRE   2020

ALLEGATO  3 NOVEMBRE  2020

Mod. Autocertifcazione OTT..2020

DECRETO 24 OTTOB. 2020

ALLEG. DECRET. 24 OTT 2020

OPGR 92  ABRUZZO

TABELLA RIASSUNTIVA

DECRETO 12 OTTOBRE 2020

DECRETO  13 OTTOBRE 2020

ALLEGATO DECRETO 13 OTTOBRE 2020

DECRETO 18.10.2020

ALLEGATO Decreto 18.10.2020

SINTOMI COVID

Permessi 104 in caso di malattia ed altri permessi fruiti nello stesso mese. I giorni di malattia non incidono sui giorni di permesso ai sensi della Legge 104/92

I giorni di malattia non incidono sui giorni di permesso ai sensi della Legge 104/92 e tra un periodo di malattia e la successiva fruizione dei giorni di permesso legge 104/92, non è necessaria la ripresa dell'attività lavorativa.
La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con interpello n. 24 del 1 agosto 2012 , fornisce risposta al quesito posto dalla Federazione Italiana Servizi Pubblici Igiene Ambientale in merito al riproporzionamento dei giorni di permesso ai sensi della legge 104/92.

Interpello      ---     comunicato